Sentenza n. 7545/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 1175/2025 del 29.01.2025 del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, NRG 21627/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese di lite. Il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato all'Amministrazione, ma, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia il giudicato eseguibile sia l'inottemperanza dell'Amministrazione. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, corrispondendo al ricorrente le somme riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale persistente inerzia, il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta del ricorrente entro i successivi 60 giorni. Non ha applicato penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva la possibilità di provvedervi in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori se dovuti. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è necessario prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto tale termine era decorso.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo è competente a conoscere della domanda di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo giudiziale impone alla pubblica amministrazione uno specifico obbligo di pagamento o di facere.
- La domanda di ottemperanza è accoglibile quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 e risulti l'inadempimento dell'amministrazione.
- In presenza di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare fin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza infruttuosa del termine e alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere esclusa quando, allo stato, non risultino ancora sussistenti i relativi presupposti e potendo essere richiesta successivamente in caso di ulteriore inadempimento.
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