Cassazione Penale, Sentenza n. 5620/2022 del 17/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per rapina (art. 628 c.p.). L'imputato, per mezzo del difensore, ha dedotto: (1) violazione di legge per mancato nesso strumentale tra la violenza/minaccia e l'impossessamento della somma dalla cassa (ossia sarebbe mancato l'elemento oggettivo previsto dall'espressione "mediante" violenza o minaccia); (2) vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità della persona offesa, poiché la Corte territoriale avrebbe illogicamente ritenuto attendibile la versione emersa in dibattimento (secondo cui sarebbero stati sottratti circa 200 euro) motivando che eventuali difformità sarebbero riconducibili al desiderio della persona offesa di "deresponsabilizzare" l'imputato. La seconda censura si fonda sul fatto che la nuova versione aggravava l'imputazione e che, a fronte della modifica dell'imputazione, mancavano riscontri esterni adeguati e una valutazione logica delle incongruenze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso (vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa) e ha assorbito il primo motivo. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, invitando a un complessivo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e a una verifica di tutti gli elementi di prova relativi alla riferibilità della sottrazione della somma al ricorrente.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
presente nel testo come fondamento dell'imputazione (rapina)
la norma richiede che l'impossessamento avvenga "mediante" violenza o minaccia; la difesa contestava l'assenza del nesso strumentale tra la violenza e la sottrazione, ma tale motivo è stato assorbito dalla Corte di Cassazione in favore dell'esame del vizio di motivazione
art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.
citato nel testo come circostanza aggravante contestata in dibattimento
la specifica aggravante è stata aggiunta nel corso del dibattimento in ragione della dichiarazione della persona offesa; la Corte ha evidenziato che la modifica dell'imputazione imponeva verifiche e riscontri esterni adeguati
D.L. n.137/2020, art. 23 co. 8
menzionato nel procedimento: "Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020"
rileva esclusivamente sul piano procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto (modalità prevista dal decreto) ma ciò non incide sulla valutazione di merito compiuta dalla Cassazione
Massime di principio
- Quando la versione emersa in dibattimento comporta una modifica dell'imputazione, il giudice deve verificare l'affidabilità della nuova dichiarazione anche attraverso riscontri esterni e non limitarsi a motivazioni generiche
- La valutazione della credibilità di un testimone deve essere logica e confrontare chiaramente le incongruenze emerse, spiegandone le ragioni; motivazioni che si limitano ad affermazioni assertive (es. "deresponsabilizzare") sono insufficenti
- L'accertamento del nesso strumentale tra violenza/minaccia e impossessamento richiede elementi concreti che colleghino direttamente la condotta violenta al risultato della sottrazione; la mera prossimità fisica tra colluttazione e cassa non è di per sé probatoria senza ulteriori riscontri
- In presenza di più ipotesi equivalenti circa l'autore della sottrazione (es. imputato vs. dipendente), il dubbio deve favorire l'imputato a meno che non emergano elementi di fatto che rendano una versione significativamente più probabile
- Se la motivazione del giudice di merito risulta carente o illogica rispetto alle censure sollevate, la Cassazione può annullare con rinvio per consentire una nuova valutazione collegiale e più approfondita
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