Sentenza n. 361/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza del Decreto Ingiuntivo n. 987/2022 reso in data 17/19 settembre 2022 nel giudizio iscritto al n. 3446/2022 R.G. dal Tribunale Ordinario di Avellino;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del decreto ingiuntivo n. 987/2022 del Tribunale Ordinario di Avellino
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Avellino, recante condanna del Comune al pagamento di € 84.656,48 oltre interessi di mora. Il decreto, notificato al Comune, non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; è stato quindi nuovamente notificato in forma esecutiva ai fini dell'adempimento da parte dell'amministrazione. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento del Comune, precisando che alcune fatture poste a fondamento del decreto erano state già pagate: quattro fatture per € 6.490,40 e ulteriori nove fatture per € 14.164,81, da computare in detrazione dal credito complessivo. Nonostante un ulteriore invito ad adempiere trasmesso via PEC il 14 marzo 2025, il Comune non ha eseguito integralmente il titolo. È stata chiesta la condanna dell'amministrazione al pagamento del residuo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che il decreto ingiuntivo non opposto, purché dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., abbia valore di cosa giudicata e possa costituire titolo per il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel caso concreto risultavano rispettate le formalità di notifica del titolo e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; inoltre, l'integrale esecuzione del decreto non risultava provata, anche per la mancata costituzione e contestazione del Comune. L'amministrazione è stata quindi ordinata a corrispondere alla società, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in forza del decreto, al netto degli importi già corrisposti o trattenuti. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, incaricato di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla richiesta della creditrice, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 159, comma 5, TUEL. È stata invece respinta la domanda di applicazione dell'astreinte. Il TAR ha richiamato il carattere discrezionale della misura e la necessità di considerare le condizioni peculiari del debitore pubblico, i vincoli di bilancio, la situazione della finanza pubblica, il rischio di locupletazioni e l'esistenza di altre ragioni ostative. In concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, ritenuti fatti notori, insieme alla possibilità di ricorrere tempestivamente al commissario ad acta, sono stati considerati sufficienti a escludere la penalità di mora. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 400,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), attribuisce al giudice il potere di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, tra cui il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce, secondo il TAR, condizione affinché il decreto acquisti valore di cosa giudicata rilevante ai fini dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso è stato ritenuto necessario prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti del Comune.
art. 159, comma 5, d.lgs. 267/2000 (TUEL)
Limita l'oggetto dei provvedimenti adottabili dal commissario nominato nell'ambito dell'ottemperanza, escludendo le somme indicate dall'art. 159, comma 2, lett. a), b) e c), previa verifica delle deliberazioni previste dalla disposizione.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per attribuire rilievo, quali fatti notori, alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico nel valutare l'applicazione dell'astreinte.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato da Cons. St., Ad. Plen., n. 15/2014
Non va sottaciuto che l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici- ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative
L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma la sua applicazione e quantificazione sono rimesse a una valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare anche le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e da specifici interessi pubblici, nonché ogni altra ragione ostativa.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto può costituire titolo per il giudizio amministrativo di ottemperanza quando sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; in tal caso esso ha valore di cosa giudicata ai fini dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Prima di ordinare l'adempimento nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice devono risultare rispettate le formalità di notificazione del titolo esecutivo e deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione può essere ordinata a pagare il residuo dovuto in forza del titolo esecutivo, detraendo le somme già corrisposte o comunque imputate al credito azionato.
- La nomina del commissario ad acta è idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione; il commissario deve operare nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 159, comma 5, TUEL.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile in astratto anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, dei vincoli di bilancio, dello stato della finanza pubblica, del rischio di locupletazioni e delle altre ragioni ostative all'adempimento.
- La possibilità di attivare tempestivamente un commissario ad acta e l'esistenza di fatti notori relativi alla crisi della finanza pubblica possono giustificare il diniego dell'astreinte, pur in presenza dell'accertato inadempimento dell'amministrazione.
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