Ordinanza n. 803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV quater, che aveva accolto il ricorso di primo grado e gli atti amministrativi originariamente impugnati
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 23977 del 29 dicembre 2025, chiedendone in via incidentale la sospensione dell’efficacia esecutiva. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi specifici dell’appello, ma evidenzia che la controversia riguarda, tra l’altro, la configurabilità dei presupposti del prospective overruling e del consolidamento. Nelle more del giudizio di merito, l’appellato potrebbe concludere un contratto di lavoro dirigenziale, con conseguente possibile alterazione della situazione di fatto e perdita della res adhuc integra.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza appellata, confermando conseguentemente l’efficacia degli atti amministrativi originariamente impugnati. Il Collegio ha ritenuto che la controversia richiedesse gli approfondimenti propri della fase di merito e che, allo stato, non sembrassero ravvisabili prima facie tutti i presupposti del prospective overruling e del consolidamento, con ogni ulteriore valutazione riservata alla decisione di merito. Ha inoltre attribuito rilievo al rischio che la stipula di un contratto di lavoro dirigenziale nelle more rendesse non integra la situazione controversa. Nel bilanciamento degli interessi, è stato ritenuto prevalente l’interesse dell’Amministrazione a evitare l’avvio di attività amministrative potenzialmente superflue rispetto all’interesse dell’appellato, già titolare di un posto di lavoro, a essere assunto con contratto dirigenziale. L’udienza pubblica è stata fissata per il 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando la controversia richiede gli approfondimenti propri della fase di merito, il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza appellata sulla base di una valutazione prima facie, riservando ogni diversa e definitiva valutazione alla fase di merito.
- Il rischio che, nelle more del giudizio, si perfezioni una situazione di fatto idonea a rendere non integra la controversia può giustificare l’adozione della misura cautelare, al fine di preservare l’utilità della decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l’interesse dell’amministrazione a evitare attività esecutive potenzialmente superflue o difficilmente reversibili rispetto all’interesse del privato all’immediata esecuzione della sentenza, quando quest’ultimo disponga già di una posizione lavorativa e la controversia riguardi l’assunzione in un diverso incarico dirigenziale.
- La verifica prima facie dell’assenza di tutti i presupposti del prospective overruling e del consolidamento non definisce la questione nel merito, che resta impregiudicata fino alla decisione conclusiva.
Come è indicizzato
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