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Sentenza

Sentenza n. 5567/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento A)per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) dell’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale n. 9 del 07/02/2024 - notificata il 05.04.2024 – emessa dal Comune di Calvizzano delle opere abusive in Calvizzano (NA) alla Località Palmentata eseguite sull’immobile contraddistinto al NCEU al foglio 2, p.lla 896; b) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e consequenziale del provvedimento sopra impugnato ivi compresa, laddove necessario, l’ordinanza n. 2073 del 16/05/2011 nonché il verbale di inottemperanza all’ordine di demolizione, se e quanto lesivo. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.2.2025: di tutti gli atti già indicati nel ricorso principale, nonché - tra gli atti preordinati – del provvedimento del Capo Settore del Comune di Calvizzano prot. n. 44208/2024 del 27.11.2024 di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.)

Giustizia amministrativa202403104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime; con motivi aggiunti, provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all’ordine di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 9 del 7 febbraio 2024, notificata il 5 aprile 2024, di acquisizione al patrimonio comunale di un capanno in legno e lamiera e della relativa area di sedime, in relazione a un ordine di demolizione del 16 maggio 2011. Ha dedotto: (1) violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, perché non le sarebbe stato notificato l’ordine di demolizione, ricevuto dal coniuge comproprietario, che assumeva incapace di intendere e volere; (2) violazione dell’art. 428 c.c. e dell’art. 2 l. 689/1981, per l’incapacità del destinatario della notifica; (3) violazione dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, poiché il manufatto era sottoposto a sequestro penale dal 2008 al 2023 e non sarebbe stato possibile ottemperare; (4) violazione dell’art. 31, comma 3, perché non sarebbe stata indicata correttamente l’area acquisita e, in ogni caso, non sarebbe stata acquisibile l’intera particella di circa 932 mq per un capanno di dimensioni inferiori a 81 mq. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento del 27 novembre 2024 che le ingiungeva, insieme all’altro comproprietario, il pagamento di 20.000 euro. Ha dedotto, da un lato, l’inapplicabilità temporale della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, in base al principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023 per le inottemperanze già maturate prima della l. 164/2014; dall’altro, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 28 l. 689/1981.

La decisione

Il ricorso principale è respinto. I primi due motivi sono infondati: la documentazione dimostra che il coniuge ricevette nel 2011 la notifica dell’ordine anche per la ricorrente, firmando per entrambi; non risultano né una palese incapacità del consegnatario al momento della notifica né prove di un’incapacità allora esistente. La documentazione medica prodotta è successiva e indica una decorrenza dell’invalidità dal 2022. Il terzo motivo è respinto: il sequestro penale non impedisce di per sé l’ottemperanza, poiché il responsabile può chiedere all’autorità giudiziaria il dissequestro per demolire; anche seguendo l’orientamento che differisce il decorso del termine fino alla cessazione del sequestro, dal dissequestro del 2023 sono trascorsi i novanta giorni previsti dalla legge. L’acquisizione gratuita consegue automaticamente alla persistente inottemperanza e il provvedimento ha natura dichiarativa. Il quarto motivo è respinto perché l’atto ha disposto l’acquisizione del manufatto e della sola area di sedime, non dell’intera particella o di un’area ulteriore. Sono accolti i motivi aggiunti limitatamente alla censura temporale: poiché l’inottemperanza era stata accertata nel 2011, prima dell’introduzione della sanzione pecuniaria dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, la sanzione non poteva essere applicata per quell’evento pregresso, anche se il dissequestro ha consentito il successivo perfezionarsi degli effetti acquisitivi. Inoltre, per irrogare la sanzione era necessario riavviare formalmente il procedimento e adottare un nuovo atto di accertamento dell’inottemperanza, presupposto procedimentale della sanzione. Il secondo motivo aggiunto, relativo alla prescrizione, è assorbito. La sentenza rigetta il ricorso principale e accoglie i motivi aggiunti, annullando la sanzione pecuniaria; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    Il dato di fatto è che il bene non è stato demolito nei novanta giorni successivi alla conoscenza dell’ordine demolizione e quindi è acquisito di diritto al patrimonio comunale (art. 31 comma 3 TUED).

    L’acquisizione gratuita discende automaticamente dalla mancata demolizione entro novanta giorni dalla conoscenza dell’ordine; il provvedimento comunale ne dichiara gli effetti.

  • art. 139, comma 2, c.p.c.

    Pertanto, la demolizione è stata notificata nel 2011 a entrambi i coniugi, a mani, applicandosi l’effetto di cui all’art. 139 comma 2 c.p.c, posto che il Ciambriello è coniuge della Ruggiero.

    La consegna dell’atto al coniuge della destinataria consente di ritenere validamente effettuata la notificazione anche nei confronti di quest’ultima.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Pertanto, posto che la stessa ricorrente ha depositato il provvedimento di dissequestro datato 2023, ne discende che da quel momento sono sicuramente decorsi i 90 giorni previsti dall’art. 31 comma 3 TUED ai fini dell’ottemperanza all’ordine di demolizione del 2011 e l’acquisizione si è verificata ipso iure senza che possa ritenersi, in punto di stretto diritto, che il Comune fosse tenuto a porre in essere adempimenti di altro tipo.

    Anche assumendo che il sequestro differisca il termine per ottemperare, dalla cessazione del vincolo decorre il termine di novanta giorni; in caso di ulteriore inottemperanza si producono gli effetti acquisitivi previsti dall’art. 31.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La nota decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 11/10/2023, n. 16 ha stabilito che in caso di abuso edilizio, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata nei confronti di chi - prima dell'entrata in vigore della l. n. 164 del 2014 - abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di novanta giorni e sia risultato inottemperante all'ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.

    La sanzione pecuniaria non è applicabile quando il termine per demolire è scaduto e l’inottemperanza si è già verificata prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014, anche se l’accertamento è successivo.

  • art. 3 l. 689/1981

    La citata decisione riguarda l’ipotesi di doglianza relativa alla validità dell’ordine di demolizione (che nel caso oggetto di giudizio non è in contestazione) ma ha impatto anche sulle conseguenze dell’inottemperanza in quanto, secondo questo orientamento (che comunque allo stato resta minoritario), il termine per ottemperare decorre solo dopo la rimozione del vincolo penale, comportandone il differimento dal momento in cui il bene risulta dissequestrato, sicchè l’inottemperanza può essere contestata solo se il destinatario dell'ordinanza non ha adempiuto all'obbligo di demolizione entro novanta giorni dal dissequestro dell'immobile.

    Nel valutare l’imputabilità dell’inottemperanza durante il sequestro, può assumere rilievo il differimento del termine fino al dissequestro; una volta cessato il vincolo, il destinatario deve adempiere entro novanta giorni.

Massime di principio

  • La notificazione di un provvedimento al coniuge della destinataria, che lo riceva personalmente e sottoscriva la relata senza che risulti una sua palese incapacità, può essere ritenuta valida anche nei confronti della destinataria; la mera incapacità naturale non provata e non manifesta al momento della consegna non invalida la notificazione.
  • Il sequestro penale di un manufatto abusivo non esclude automaticamente l’obbligo di ottemperare all’ordine di demolizione: il responsabile deve attivarsi per chiedere il dissequestro al fine di demolire. Anche ove il sequestro differisca il termine di ottemperanza, l’acquisizione può conseguire alla mancata demolizione nei novanta giorni successivi al dissequestro.
  • L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 consegue di diritto alla mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine legale; il provvedimento acquisitivo ha natura dichiarativa e riguarda il manufatto e l’area di sedime nei limiti indicati.
  • La sanzione pecuniaria introdotta dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non può essere applicata a un’inottemperanza già maturata prima dell’entrata in vigore della l. 164/2014, anche se accertata successivamente.
  • Per irrogare la sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione è necessario un formale accertamento dell’inottemperanza che costituisce presupposto procedimentale indefettibile; quando il precedente accertamento riguarda un’inottemperanza anteriore all’introduzione della sanzione, l’amministrazione deve riavviare formalmente il procedimento prima di applicarla.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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