Sentenza n. 1500/2026 - Napoli, Sezione 6
la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata in data 07.06.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta sulla domanda telematica di conversione del permesso di soggiorno, presentata il 7 giugno 2025 tramite il datore di lavoro. Il permesso per lavoro stagionale era stato rilasciato il 10 gennaio 2025 ed era valido fino all'8 ottobre 2025. Al momento della proposizione del ricorso, depositato il 16 dicembre 2025, erano trascorsi oltre sei mesi senza un provvedimento espresso né comunicazioni interlocutorie idonee a giustificare il ritardo. Sono state dedotte la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 l. 241/1990 e la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, con richiamo agli artt. 3 e 97 Cost. e all'orientamento del Consiglio di Stato che individua in 180 giorni il termine ragionevole per la definizione di procedimenti analoghi. Il ritardo avrebbe inoltre esposto il ricorrente al rischio di perdere l'opportunità lavorativa e lo avrebbe mantenuto in una situazione di incertezza giuridica.
La decisione
Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha concluso il procedimento mediante la convocazione delle parti e la stipula del contratto di soggiorno in data 4 febbraio 2026. Poiché tale adempimento ha integralmente realizzato il bene della vita perseguito, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., distinguendo tale esito dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la cessazione presuppone il pieno e irretrattabile soddisfacimento della pretesa sostanziale durante il giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate, considerando il carattere satisfattivo, sebbene tardivo, dell'attività amministrativa e la richiesta concorde delle parti. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato. In applicazione dell'art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002, come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157/2021, il deposito della prova di avere richiesto la certificazione consolare marocchina è stato ritenuto sufficiente, poiché l'inerzia dell'autorità consolare non può ricadere sul richiedente diligente. Il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.200,00, oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA, con pagamento a carico dello Stato, previa riduzione della metà ai sensi dell'art. 130 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La piena soddisfazione della pretesa sostanziale durante il giudizio impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, distinta dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002
Richiede al cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea la certificazione consolare sui redditi prodotti all'estero, ma deve essere applicato alla luce della pronuncia costituzionale che consente una dichiarazione sostitutiva quando il documento sia impossibile da ottenere nonostante la diligente attivazione.
art. 24 Cost.
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato non può essere interpretata in modo da vanificare il diritto di difesa per l'inerzia dell'autorità consolare straniera.
art. 82 d.P.R. 115/2002
Attribuisce all'autorità giudiziaria la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Prevede la riduzione alla metà dei compensi per le prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello Stato.
sentenza Corte costituzionale n. 157/2021
nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione.
L'impossibilità di produrre la certificazione consolare può essere relativa ed è dimostrata quando il richiedente prova di avere compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza per ottenerla.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la conclusione del procedimento amministrativo durante il processo mediante un atto o comportamento che soddisfi integralmente e irretrattabilmente la pretesa sostanziale comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il bene della vita sia stato effettivamente conseguito dal ricorrente; la mera inutilità sopravvenuta della pronuncia, senza soddisfazione della pretesa sostanziale, integra invece la sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del cittadino non appartenente all'Unione europea, quando l'autorità consolare straniera non rilasci la certificazione sui redditi esteri, il richiedente adempie all'onere dimostrando di avere richiesto diligentemente tale certificazione; non possono essergli imputate le conseguenze dell'inerzia dell'autorità straniera.
- La stipula del contratto di soggiorno costituisce comportamento satisfattivo della domanda giudiziale diretta a ottenere la conclusione del procedimento di conversione del permesso di soggiorno, quando tale stipula definisca l'iter amministrativo oggetto del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →