Cassazione Penale, Sentenza n. 44912/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: il GIP aveva revocato il beneficio sulla base della comunicazione dell'Amministrazione finanziaria che indicava redditi riferiti all'anno 2018 (C 16.710,00), oltre il limite previsto. La ricorrente ha contestato l'applicazione dell'art.76 del d.P.R. 115/2002, sostenendo che l'istanza di ammissione era stata depositata l'11/06/2020 e aveva fatto riferimento al reddito risultante dalla dichiarazione per l'anno 2019 (reddito indicato C 11.079,00), per la quale l'obbligo di presentazione era già sorto; dunque il parametro reddituale corretto doveva essere quello relativo al 2019 e non al 2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che ai fini dell'art.76 d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 la "ultima dichiarazione" va intesa come la dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia già sorto l'obbligo di presentazione (ossia il periodo d'imposta più rilevante temporalmente vicino alla domanda). Ne consegue che la ricorrente aveva correttamente indicato il reddito relativo al 2019, entro il limite previsto, e la revoca fondata sui redditi del 2018 era illegittima. Provvedimento annullato senza rinvio e atti trasmessi al Tribunale di Firenze.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art.76, art.99, art.112, art.113
Art.76: la "ultima dichiarazione" rilevante è quella rispetto alla quale al momento della domanda è già sorto l'obbligo di presentazione (quindi il reddito più vicino temporalmente all'istanza). Art.112: disciplina la revoca del beneficio; Art.99: disciplina i rimedi avverso l'istanza/opporsi alla revoca davanti al Presidente dell'Ufficio; Art.113: consente il ricorso diretto per Cassazione quando la revoca segue segnalazione dell'Amministrazione finanziaria. Le norme sono interpretate in modo coerente tra loro per tutelare la vicinanza temporale del dato reddituale e stabilire i rimedi impugnatori disponibili.
Massime di principio
- Per il calcolo del requisito reddituale ai fini del patrocinio a spese dello Stato conta la dichiarazione relativa all'ultimo periodo d'imposta per il quale, al momento della domanda, è sorto l'obbligo di presentazione; non necessariamente l'ultima materialmente presentata.
- Se la revoca deriva da segnalazione dell'Amministrazione finanziaria, è possibile proporre ricorso diretto per Cassazione ai sensi dell'art.113 d.P.R. 115/2002, ma il sindacato in Cassazione è limitato alla sola violazione di legge.
- Se la revoca è impugnata con opposizione ai sensi dell'art.99, il primo grado di impugnazione è davanti al Presidente del Tribunale (o della Corte di Appello) che ha emesso il provvedimento; l'eventuale ricorso per cassazione contro l'ordinanza che decide l'opposizione è ammesso solo per violazione di legge.
- In casi simili è essenziale documentare quale sia il reddito assunto dall'istante (anche indicando la dichiarazione cui si riferisce e la data di maturazione dell'obbligo di presentazione) e verificare se la comunicazione amministrativa abbia considerato un periodo d'imposta non pertinente.
- Dal punto di vista operativo, chi riceve una revoca motivata su redditi di anni precedenti deve valutare subito se l'istanza originaria faceva riferimento a una dichiarazione dell'anno successivo per il quale era già sorto l'obbligo di presentazione; in tal caso conviene impugnare per violazione di legge.
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