Cassazione Civile, Ordinanza n. 21580/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’avvenuta definizione agevolata della controversia e dell’istanza congiunta delle parti, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato il ricorso contro preavvisi di iscrizione ipotecaria emessi per IVA e altri tributi. La CTR aveva ritenuto che in primo grado il contraddittorio non fosse stato integrato nei confronti dell’agente della riscossione, reputato litisconsorte necessario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more del giudizio ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dalla L. 145/2018, art. 1, commi 184-185, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio. L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente e ha depositato una nota aderendo all’istanza estintiva.
Norme richiamate
L. 145/2018, art. 1, commi 184-185
La definizione agevolata della lite, ove intervenuta nelle more del giudizio e condivisa dalle parti, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, la controversia è definita mediante una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e le parti ne danno atto con istanza concorde, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate.
- La cessazione della materia del contendere o l’estinzione sopravvenuta prevale sull’esame dei motivi di ricorso, rendendo superflua la decisione nel merito.
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