Circolare numero 310 del 24-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 6, del D.L. n. 572/1994: se i benefici previsti dai commi 2 e 4 dell’art. 5 della legge n. 236/1993 non possono essere concessi per limiti di risorse, restano comunque applicabili le disposizioni dell’art. 1 della legge n. 863/1984 sul trattamento di integrazione salariale. Sul piano operativo, vengono confermate le modalità di autorizzazione per i contratti di solidarietà già disciplinate dai decreti ministeriali emanati, mentre per quelli successivi va indicata l’eventuale non spettanza dei benefici aggiuntivi. Vengono inoltre introdotte istruzioni sui modelli di autorizzazione, sulla conservazione dei fascicoli e sull’assegnazione dei codici di autorizzazione 5Z e 8W.
Autorizzazioni e codici per contratti di solidarietà ex art. 5 legge n. 236/1993
Contratti di solidarietà: autorizzazioni, benefici e codici operativi
La circolare fornisce istruzioni applicative in materia di contratti di solidarietà disciplinati dall’art. 5 della legge n. 236/1993, alla luce dell’interpretazione autentica introdotta dall’art. 5, comma 6, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 572. L’obiettivo è chiarire quali benefici restano concedibili, come devono operare le Sedi/SAP e quali annotazioni e codici devono essere utilizzati nella gestione amministrativa.
Interpretazione autentica dell’art. 5 della legge n. 236/1993
Il D.L. n. 572/1994 stabilisce che, qualora non sia possibile concedere i benefici previsti dai commi 2 e 4 dell’art. 5 della legge n. 236/1993 per effetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili, restano comunque ferme le disposizioni dell’art. 1 della legge n. 863/1984. In tali casi continua quindi a operare il trattamento di integrazione salariale nella misura del 50% della retribuzione persa, ovvero del 60% nelle aree del Mezzogiorno.
Benefici previsti per i contratti di solidarietà
La circolare ricorda che i benefici collegati ai contratti di solidarietà comprendono:
- la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali;
- il contributo ai datori di lavoro pari a un quarto del monte retributivo non dovuto;
- l’ulteriore maggiorazione del trattamento di integrazione salariale del 25%, ovvero del 15% per le imprese ubicate nel Mezzogiorno.
Autorizzazioni per i decreti ministeriali già emanati
Per i decreti ministeriali già emanati, le SAP possono continuare ad autorizzare regolarmente i benefici previsti dall’art. 5, commi 2 e 4, della legge n. 236/1993. Le Sedi devono pertanto rilasciare l’autorizzazione ai datori di lavoro aventi titolo, seguendo la procedura già definita con la circolare n. 241 del 2 agosto 1994. L’autorizzazione riguarda il contributo spettante per l’anno in corso in relazione ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi della disposizione richiamata.
Decreti successivi e limitazioni ai benefici
Per i decreti che saranno emessi dopo la data della circolare, la Direzione Generale si riserva di impartire ulteriori istruzioni, anche in coerenza con le direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel frattempo, le SAP devono attenersi al contenuto del messaggio di trasmissione dei decreti ministeriali, che segnalerà quelli per i quali non sono concedibili i benefici aggiuntivi.
Quando ciò accade, sui modelli di autorizzazione mod. 9.6/str/bis deve essere apposto un timbro con la seguente annotazione: "(autorizzazione valida per la sola erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale pari al 50 per cento della retribuzione persa (60 per cento nel Mezzogiorno) da indicare nel mod. DM 10/2 con il codice G601".
Conservazione dei fascicoli e codici di autorizzazione
I fascicoli contenenti le autorizzazioni devono essere conservati in apposita evidenza. Inoltre, copia dell’autorizzazione deve essere trasmessa al settore iscrizioni, che provvede a contrassegnare la posizione aziendale con:
- il codice di autorizzazione "5Z";
- il nuovo codice di autorizzazione "8W", avente il significato di "Contratti di solidarietà ex art. 1 legge 863/84 per i quali non sono applicabili i benefici di cui ai commi 2 e 4 della legge 236/93 (art. 5, comma 6, D.L. 572/94)".
Precisazione finale sul codice 5Z
In risposta a chiarimenti pervenuti, la circolare precisa infine che anche il codice di autorizzazione "5Z" deve essere assegnato esclusivamente dopo l’emissione dei decreti concessivi.
Punti principali
Interpretazione autentica e tutela minima garantita
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 572, art. 5, comma 6, interpreta autenticamente l’art. 5 della legge n. 236/1993 stabilendo che, quando non sia possibile fruire dei benefici dei commi 2 e 4 per insufficienza delle risorse finanziarie, restano comunque ferme le disposizioni dell’art. 1 della legge n. 863/1984. In tale ipotesi continua quindi a spettare il trattamento di integrazione salariale nella misura del 50% della retribuzione persa, ovvero del 60% nelle aree del Mezzogiorno.
Benefici previsti dalla legge n. 236/1993
Per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi della legge n. 236/1993, i benefici richiamati comprendono la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, il contributo ai datori di lavoro pari a un quarto del monte retributivo non dovuto e la maggiorazione del trattamento di integrazione salariale del 25%, oppure del 15% per le imprese ubicate nel Mezzogiorno.
Autorizzazioni per i decreti ministeriali già emanati
In applicazione dei decreti ministeriali finora emanati, le SAP possono regolarmente autorizzare i benefici di cui all’art. 5, commi 2 e 4, della legge n. 236/1993. Le Sedi devono quindi rilasciare l’autorizzazione ai datori di lavoro aventi titolo secondo la procedura già indicata con la circolare n. 241 del 2 agosto 1994, per il contributo spettante nell’anno in corso in relazione ai contratti di solidarietà.
Gestione dei decreti successivi e annotazione sui modelli
Per i decreti che saranno emanati successivamente alla data della circolare, la Direzione Generale si riserva ulteriori istruzioni, anche in base alle direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Nel frattempo le SAP devono prestare attenzione al contenuto del messaggio di trasmissione dei decreti ministeriali, che evidenzierà quelli per i quali non spettano i benefici aggiuntivi; in tal caso sui modelli di autorizzazione mod. 9.6/str/bis va apposto il timbro con la dicitura che l’autorizzazione è valida solo per l’erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale pari al 50% della retribuzione persa, o 60% nel Mezzogiorno, da indicare nel mod. DM 10/2 con il codice G601.
Adempimenti amministrativi e codici di autorizzazione
I fascicoli contenenti le autorizzazioni devono essere conservati in apposita evidenza. Copia dell’autorizzazione va trasmessa al settore iscrizioni, che deve contrassegnare la posizione aziendale con il codice di autorizzazione 5Z e con il nuovo codice 8W, riservato ai contratti di solidarietà ex art. 1 della legge n. 863/1984 per i quali non sono applicabili i benefici dei commi 2 e 4 della legge n. 236/1993, in base all’art. 5, comma 6, del D.L. n. 572/1994.
Precisazione sul codice 5Z
A chiarimento di precedenti richieste, la circolare specifica che anche il codice di autorizzazione 5Z deve essere assegnato soltanto dopo l’emissione dei decreti concessivi.
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