Sentenza n. 98/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento, emesso il 12 aprile 2025 e notificato in pari data, con il quale è stata applicata la misura prevista dall'art. 13 bis, D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con. mod. nella L. 18 aprile 2017, n. 48; di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Milano che, per la durata di un anno, ha vietato l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di esercizi pubblici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore adottato ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 14/2017, deducendo: falsa applicazione della norma; difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990; assenza dei presupposti per l'applicazione della misura; mancata indicazione degli elementi di fatto e delle fonti di prova; incoerenza e contraddittorietà nella ricostruzione degli eventi del 12 aprile 2025 da parte della DIGOS. Il provvedimento traeva origine dalla denuncia del ricorrente, in stato di libertà e in concorso con altre persone, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., in relazione alla partecipazione a una manifestazione degenerata in condotte violente e ostili nei confronti delle forze dell'ordine. Il ricorrente lamentava inoltre una descrizione insufficiente della propria condotta e aveva richiamato una richiesta di accesso agli atti, senza tuttavia impugnare il relativo diniego né reiterare correttamente la richiesta alla Procura della Repubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo integrati entrambi i presupposti dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017. Il primo presupposto, di natura oggettiva, consiste nella denuncia, nei tre anni precedenti, per uno dei reati indicati dalla norma; esso risultava dalla denuncia del ricorrente per resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p. Il secondo presupposto consiste nella valutazione prognostica che dalla condotta possa derivare un pericolo attuale per la sicurezza. Il Collegio ha ritenuto tale requisito comprovato dalla partecipazione attiva alla manifestazione degenerata in una situazione di particolare pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, idonea a fondare il rischio di reiterazione di comportamenti analoghi anche in assenza di precedenti penali o di polizia. Il provvedimento conteneva elementi di fatto sufficienti e dettagliati, individuando il ricorrente tra i partecipanti che avevano assunto condotte violente e ostili verso le forze dell'ordine; le differenze relative al luogo preciso dell'identificazione non incidevano sulla legittimità dell'atto. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente non contestava la sussistenza dei fatti essenziali esposti nel provvedimento. La questione dell'accesso agli atti non poteva essere valorizzata, non essendo stato impugnato il diniego né reiterata correttamente la richiesta alla Procura. La misura è stata quindi ritenuta legittima e la durata minima è stata considerata coerente con l'assenza di precedenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con mod. nella l. 18 aprile 2017, n. 48
Fuori dei casi di cui all'articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i reati di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per i reati di cui agli articoli 336 e 337 del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati.
La norma richiede due condizioni: la denuncia, negli ultimi tre anni, per uno dei reati indicati, quale presupposto oggettivo, e la valutazione prognostica che dalla condotta possa derivare un pericolo attuale per la sicurezza. Le diverse categorie di reati previste sono alternative. La misura ha natura preventiva e non sanzionatoria.
art. 13-bis, comma 2, d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, conv. con mod. nella l. 18 aprile 2017, n. 48
La durata minima della misura è stata ritenuta coerente con l'assenza di precedenti penali o di polizia del destinatario.
art. 337 c.p.
La denuncia per resistenza a pubblico ufficiale rientra tra i reati che consentono, in presenza del pericolo per la sicurezza, l'adozione del DASPO urbano ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il provvedimento è sufficientemente motivato quando indica gli elementi di fatto dai quali risultano la denuncia per il reato rilevante, la partecipazione alla condotta violenta e il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'adozione del DASPO urbano previsto dall'art. 13-bis d.l. n. 14/2017 richiede, alternativamente quanto alla fattispecie di reato, la denuncia negli ultimi tre anni per uno dei reati indicati dalla norma e, quale distinto presupposto, una valutazione prognostica secondo cui dalla condotta possa derivare un pericolo attuale per la sicurezza.
- Il DASPO urbano è una misura amministrativa di prevenzione e non una sanzione penale o amministrativa; pertanto, la sua adozione non richiede l'accertamento definitivo della responsabilità per il reato, ma una valutazione preventiva fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo una logica probabilistica del più probabile che non.
- La valutazione del pericolo per la sicurezza può fondarsi sulla partecipazione attiva a una manifestazione degenerata in condotte violente e ostili verso le forze dell'ordine e può sorreggere una prognosi di reiterazione anche nei confronti di una persona priva di precedenti penali o di polizia.
- L'obbligo di motivazione del DASPO urbano è assolto quando il provvedimento espone gli elementi di fatto che collegano il destinatario alla condotta violenta, indica il reato oggetto della denuncia e illustra le ragioni per cui la condotta è ritenuta pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- La durata della misura può essere determinata nella misura minima prevista dalla legge quando l'assenza di precedenti penali o di polizia attenua la valutazione complessiva di pericolosità, pur non escludendo l'attualità del rischio preventivo.
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