Cassazione Civile, Ordinanza n. 24906/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La società attrice aveva chiesto l'indennizzo previsto da una polizza assicurativa per il furto di alcuni macchinari industriali detenuti in leasing, sostenendo che fossero stati sottratti mediante rapina ai danni dell'autista dell'autocarro che li trasportava per la consegna. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo non provato l'evento costitutivo del diritto all'indennizzo, cioè la rapina. Con il ricorso per cassazione la società assicurata ha dedotto: 1) nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando in sostanza omessa pronuncia/omessa motivazione; 2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per insufficiente considerazione delle prove; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. per mancata valutazione di tutti gli indizi ai fini della prova presuntiva della rapina. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione di merito aveva rigettato la domanda non per contestazioni sul rapporto contrattuale, ma per difetto di prova della rapina. Inoltre, le doglianze si risolvevano nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha anche rilevato che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né logicamente insanabilmente contraddittoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta impropriamente formulata come violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché in realtà mirava a censurare la motivazione e la valutazione delle prove, non un'omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso un vizio di motivazione rilevante, ritenendo la sentenza di merito sorretta da motivazione non apparente e non contraddittoria.
art. 360 c.p.c.
Le censure articolate ai sensi dell'art. 360 sono state giudicate inammissibili perché non specifiche e perché miravano a ottenere un nuovo esame del merito.
art. 2729 c.c.
La censura sulla prova presuntiva è stata respinta poiché sollecitava una rivalutazione degli indizi e delle prove, attività riservata al giudice di merito.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È richiamato quale base del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; sono inammissibili le doglianze che si sviluppano su questioni non decisive o diverse da quelle poste a fondamento della decisione.
- La mancata prova del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo legittima il rigetto della domanda, e in sede di legittimità tale accertamento di merito non è sindacabile se sorretto da motivazione non apparente e logicamente coerente.
- La deduzione di un vizio ex art. 2729 c.c. non può essere utilizzata per sollecitare alla Corte di cassazione un riesame degli indizi e del giudizio di attendibilità delle prove, riservato al giudice di merito.
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