Sentenza n. 4603/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro un'ordinanza comunale di demolizione di volumi e superfici eccedenti il titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR relativa all'ordinanza di demolizione emessa dopo sopralluoghi e verifiche documentali su un fabbricato realizzato in forza di una concessione edilizia. L'Amministrazione aveva rilevato una discordanza tra il volume indicato nella relazione tecnica allegata al titolo, pari a 3.135 mc, e quello desumibile dalle tavole grafiche, pari a 4.698,10 mc, oltre a difformità concernenti la distribuzione interna, l'altezza dell'edificio, la configurazione plano-volumetrica del piano mansardato, la destinazione abitativa di quest'ultimo e l'ampliamento delle planimetrie dei piani. Con il primo motivo l'appellante sosteneva che dovesse prevalere la rappresentazione grafica e che, pertanto, non vi fosse incremento volumetrico abusivo. Con il secondo motivo deduceva la genericità dell'ordine di demolizione, la mancata individuazione delle parti abusive, l'insufficienza della motivazione e l'assenza di un interesse pubblico attuale, anche in ragione del tempo trascorso. Con il terzo motivo lamentava la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, richiamando anche un asserito permesso di costruire in sanatoria ai sensi della l. 724/1994. Con il quarto motivo censurava la declaratoria di inammissibilità e irricevibilità dei motivi aggiunti. Nel corso del giudizio di appello l'appellante dichiarava di non volersi avvalere del presunto permesso di costruire in sanatoria, dopo che il Comune aveva affermato che tale documento non risultava dagli archivi comunali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta la prevalenza del dato letterale chiaro contenuto nella relazione tecnica, pari a 3.135 mc, sulla diversa volumetria ricavabile dalle tavole grafiche, in quanto il titolo edilizio comprende sia la descrizione letterale sia la rappresentazione grafica, ma, in caso di discordanza, il dato letterale chiaro prevale sul segno grafico. L'Amministrazione ha quindi legittimamente ordinato la demolizione della volumetria eccedente. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto sufficientemente specifica l'ordinanza, poiché indicava l'incremento volumetrico e le ulteriori difformità riscontrate, mentre gli elaborati depositati in giudizio rappresentavano graficamente le parti difformi. L'ordine di demolizione è stato qualificato come espressione di potere vincolato e doveroso, non subordinato alla motivazione circa uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, neppure per il mero decorso del tempo. È stato inoltre affermato che la realizzazione di opere abusive non genera un affidamento meritevole di tutela e che l'abuso deve essere valutato complessivamente. Il terzo motivo è stato respinto perché il potere repressivo edilizio è vincolato e doveroso e non richiede, in via generale, un apporto partecipativo del privato; inoltre, nel caso concreto, la proprietaria aveva partecipato ai sopralluoghi ed era stata posta a conoscenza degli accertamenti, depositando documenti, relazioni e osservazioni. Il presunto titolo in sanatoria non poteva assumere rilievo, sia perché l'appellante aveva rinunciato a utilizzarlo, sia perché il Comune ne aveva contestato l'esistenza documentale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la stessa appellante ne aveva dedotto l'irrilevanza rispetto all'esito della controversia; in ogni caso, il Collegio ha condiviso la decisione del TAR, secondo cui i motivi aggiunti non impugnavano nuovi atti ma integravano tardivamente le censure originarie. L'appellante è stata condannata alle spese, liquidate in 6.000 euro oltre accessori, ed è stata disposta la trasmissione degli atti relativi al presunto permesso di costruire in sanatoria alla competente Procura della Repubblica.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'ordinanza di demolizione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto tale obbligo è stato ritenuto assolto attraverso l'indicazione delle difformità accertate e il richiamo agli esiti dell'istruttoria e dei sopralluoghi.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ordinanza repressiva edilizia quando il potere esercitato è vincolato e doveroso; inoltre, nel caso concreto, la proprietaria aveva comunque partecipato agli accertamenti e presentato osservazioni e documenti.
l. 724/1994
Il presunto permesso di costruire in sanatoria richiamato dall'appellante è stato ritenuto irrilevante, poiché la parte ha dichiarato di non volersene avvalere e il Comune ne ha contestato la corrispondenza alla documentazione d'archivio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il contenuto letterale chiaro della relazione tecnica allegata a un titolo edilizio è in contrasto con la volumetria ricavabile dalle tavole grafiche, prevale il dato letterale; l'Amministrazione può quindi assumere come volumetria assentita quella espressamente indicata nella relazione e reprimere l'eccedenza.
- L'ordine di demolizione edilizia, quale esercizio di un potere vincolato e doveroso, non richiede una motivazione specifica sull'esistenza di un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, anche quando l'abuso sia risalente nel tempo.
- La realizzazione di un abuso edilizio non determina, per effetto del decorso del tempo, la formazione di un affidamento del responsabile meritevole di tutela né impone all'Amministrazione una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico alla demolizione.
- L'ordine di demolizione è sufficientemente motivato quando, anche attraverso gli elaborati istruttori richiamati o acquisiti, consente di individuare le difformità edilizie contestate e il rapporto tra opere realizzate e titolo abilitativo; l'abuso può essere valutato nella sua complessiva consistenza, senza necessità di esaminare isolatamente ogni singolo intervento.
- Nel procedimento repressivo edilizio, caratterizzato dall'esercizio di un potere vincolato, non è normalmente necessaria la comunicazione di avvio né uno specifico apporto partecipativo del privato; in ogni caso, la partecipazione risulta assicurata quando l'interessato abbia preso parte ai sopralluoghi e abbia potuto depositare documenti, relazioni e osservazioni.
- Sono inammissibili i motivi aggiunti che non impugnano nuovi atti ma si limitano a integrare le censure del ricorso introduttivo oltre il termine decadenziale per l'impugnazione.
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