Cassazione Penale, Sentenza n. 40984/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha riformato la pronuncia di primo grado riqualificando la rapina in furto aggravato (artt. 110, 624, 625 n.5 c.p.), confermando le condanne per lesioni e per danneggiamento aggravato e le statuizioni civili. Le censure principali riguardano: contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la responsabilità comune per il furto quando l'apprensione del cellulare sarebbe stata un fatto autonomo; mancata considerazione del concorso anomalo ex art. 116 c.p. e della relativa attenuante; vizio nel bilanciamento delle circostanze e nella determinazione della pena (compresa la mancata applicazione dei benefici/doppie riduzioni); errori su esclusione o ammissione delle parti civili (art. 74 e 538 c.p.p.) per mancanza di legami di convivenza/parentela; mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p.) nonostante provvisionale; critiche alla valutazione probatoria sul danneggiamento con ordigno (uso di agganci del cellulare alla cella come indizio).
La decisione
La Corte di Cassazione accoglie parzialmente i ricorsi. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato indicato nel capo b) e alle statuizioni civili a carico di Romeo Alessio e Mih Florin in favore delle parti civili Pisani Loredana e Costa Debora, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio su tali punti. Dichiarati inammissibili i ricorsi nel resto. La Corte segnala inoltre che nel giudizio di rinvio si potrà tener conto del principio delle Sezioni Unite (25.5.2023) secondo cui il fine di profitto del reato di furto può anche essere di natura non patrimoniale.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625 n.5 c.p.
La Corte d'appello ha riqualificato la rapina in furto aggravato per essere stato compiuto da più di tre persone; la Cassazione esamina la logica della motivazione che ha esteso la responsabilità a tutti i partecipanti nonostante avesse riconosciuto l'estraneità dell'apprensione del bene rispetto al pestaggio
art. 116 c.p.
Questione del concorso anomalo: la Cassazione ricorda che chi non ha voluto il reato diverso può rispondere per atteggiamento colposo se ha previsto e potuto evitare l'evento; la mancata valutazione dell'attenuante ex art.116 da parte della Corte d'appello è motivo di censura
art. 62 n.6 c.p.
Attenuante per aver risarcito il danno: la Cassazione rileva errori motivazionali nel non riconoscimento dell'attenuante, anche perché la condanna al pagamento di una provvisionale era stata disposta in primo grado
art. 74 e 538 c.p.p.
Norme processuali relative all'ammissione/esclusione delle parti civili: la Corte territoriale ha motivato l'ammissione con un certificato di stato di famiglia che indicava convivenza; la Cassazione ritiene non fondata la censura difensiva che neghi la disponibilità del documento
art. 587 c.p.p.
Principio per cui l'annullamento favorevole ad alcuni ricorrenti può giovare a terzi coimputati non ricorrenti quando il motivo non è personale; la Cassazione applica tale regola estendendo l'effetto ai terzi interessati
art. 133 c.p.
Riferimento alla prognosi per la concessione o negazione di benefici (es. misure alternative/doppi benefici): la Corte osserva che la negatoria non può essere motivata solo dalla gravità astratta del fatto ma dovrebbe fondarsi su una valutazione di prevedibile condotta futura
Principio Sez. U. (Sentenza Mannino, 12/07/2005) e SU 25/05/2023
Mannino: metodo di valutazione unitaria e complessiva delle prove indiziarie; SU 25/05/2023: principio che il fine di profitto del furto (dolo specifico) può essere anche di natura non patrimoniale, da tener conto nel giudizio di rinvio
Massime di principio
- Non è compatibile motivare contemporaneamente l'estraneità di un fatto (es. appropriazione effettuata da uno solo) e l'attribuzione della responsabilità a tutti senza spiegare il ruolo del concorso (in particolare il concorso anomalo ex art.116 c.p.).
- Se il giudice di merito riconosce in primo grado un'attenuante (es. concorso anomalo) deve valutare e motivare espressamente la sua incidenza sulla pena in appello; la omissione può determinare annullamento parziale.
- La prova della convivenza o del rapporto con la persona offesa può essere fornita tramite certificati (es. stato di famiglia); l'assenza di allegazioni precise a confutazione rende la censura difensiva debole.
- La richiesta di esclusione di parti civili per mancanza di legami è di natura fattuale: senza allegazioni e prova contraria la motivazione della corte che documenta la convivenza è difficilmente censurabile.
- Il riconoscimento dell'attenuante per risarcimento del danno richiede coerenza tra provvisionale/risarcimento effettivo e la decisione: se la condanna al risarcimento è generica nelle varie imputazioni la Corte deve chiarire quale imputato e quale fatto sono coperti dal risarcimento.
- Le prove indiziarie (es. aggancio di un telefono a una cella) vanno valutate unitariamente e non isolatamente; singoli indizi possono essere sufficienti solo se inseriti in un quadro probatorio coerente.
- In caso di contraddizione o insufficienti spiegazioni su punto determinante (reato qualificazione o responsabilità civile), la Cassazione può annullare e rinviare la materia ad altra sezione per nuovo esame.
- Nelle fattispecie di furto va considerato anche il recente principio che il fine di profitto può essere non patrimoniale; ciò può incidere sulla valutazione del dolo specifico quando l'appropriazione segue condotte violente.
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