Cassazione Civile, Ordinanza n. 14260/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossore)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato l'estratto di ruolo relativo a due cartelle di pagamento per tributi erariali asseritamente non notificate, deducendo anche la prescrizione dei crediti. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica delle cartelle e quindi prescritto il credito. In appello, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione era risultata soccombente perché la CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello sul presupposto che l'ente si fosse difeso avvalendosi di un avvocato del libero foro. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato, con un primo motivo, la violazione delle norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio dell'agente della riscossione, sostenendo che la CTR avesse errato nel dichiarare inammissibile l'appello; con un secondo motivo, formulato in via gradata, ha dedotto la violazione delle norme processuali sul rilascio del mandato e sulla regolarizzazione, per non avere la CTR concesso un termine per sanare l'eventuale difetto di rappresentanza o assistenza difensiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi consentiti, di avvocati del libero foro, senza necessità di ulteriori formalità o di specifica allegazione e prova del presupposto di legge nel giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato il protocollo d'intesa con l'Avvocatura dello Stato che consente l'uso di avvocati del libero foro nelle liti innanzi alle Commissioni tributarie. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato come parametro della censura subordinata per nullità processuale.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di rappresentanza e difesa nel processo tributario.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di assistenza tecnica nel processo tributario.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della legittimazione difensiva dell'ente.
art. 18, comma 8, d.l. n. 193/2016
Norma richiamata dalla ricorrente sulla disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 4-novies, d.l. n. 34/2019
Norma richiamata dalla ricorrente sulla rappresentanza dell'ente.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Norma invocata in via subordinata per la regolarizzazione del difetto di mandato o rappresentanza.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17
Richiamati nel principio delle Sezioni Unite come norme da rispettare quando l'ente si avvale di avvocati del libero foro.
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4
Richiamato nel principio delle Sezioni Unite in tema di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e ipotesi speciali di deroga.
Protocollo d'intesa Avvocatura dello Stato - Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017
Prevede che l'ente stia in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro nelle controversie relative alle liti innanzi alle Commissioni tributarie.
Massime di principio
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi della difesa di avvocati del libero foro, quando la controversia rientri nei casi consentiti dalla normativa e dalla convenzione/protocollo con l'Avvocatura dello Stato, senza che sia necessaria un'ulteriore allegazione o prova del presupposto nel giudizio di legittimità.
- Nei casi in cui la disciplina consenta all'ente di scegliere tra Avvocatura dello Stato e libero foro, la costituzione in giudizio tramite uno o l'altro difensore presuppone implicitamente la sussistenza del relativo titolo legittimante.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile l'impugnazione dell'agente della riscossione per il solo fatto che l'ente sia assistito da un avvocato del libero foro, senza verificare il quadro normativo e convenzionale applicabile, incorre in violazione di legge.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e risolve la questione decisiva sulla legittimazione difensiva, resta assorbito l'eventuale motivo subordinato relativo alla concessione di un termine per regolarizzare il mandato alle liti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14185/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14186/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14187/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14193/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14194/2022 del 05/05/2022
- ordinanza_civile · 5 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14195/2022 del 05/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →