Cassazione Penale, Sentenza n. 23276/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di una carta Postepay intestata al ricorrente, disposto in relazione a indagini per accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione di strumenti atti allo scopo, frode informatica e autoriciclaggio ai danni di Maura Corrà. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. c ed e c.p.p.) per inosservanza degli artt. 324 co.7 e 309 co.9 c.p.p. e per assenza di motivazione, sostenendo che il denaro sul conto aveva origine lecita (stipendio), che egli era vittima di una truffa/ furto d'identità (querela contro ignoti), e che la sua totale inesperienza informatica escludeva la capacità di porre in essere la frode.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale della Libertà avesse adeguatamente risposto ai profili difensivi rilevando che parte del denaro provento della truffa, dopo conversioni in bitcoin e ritorno in euro, era stata trasferita su una Postepay intestata al ricorrente e risultava nella sua disponibilità materiale (sequestrata presso di lui), elemento non contestato e ritenuto dirimente. La mera ripetizione dei motivi già esposti senza una critica argomentata rispetto all'ordinanza rende il ricorso non conforme ai requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
Predisposizione della trattazione con contraddittorio scritto in assenza di richiesta di udienza orale; la procedura seguita è conforme alla norma.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176) e succ. mod.
Riferimento normativo che consente l'uso della requisitoria scritta e del procedimento con contraddittorio scritto; la requisitoria del P.G. è stata considerata ai fini della decisione.
art. 606 lett. c ed e c.p.p.
Norma che indica i vizi di motivazione e la violazione di legge come ragioni di ricorso; il ricorrente ha invocato tali censure, ma la Corte le ha ritenute generiche e non argomentate.
art. 324 comma 7 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente (presunta inosservanza) relativa ai provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia motivato adeguatamente il sequestro rispetto agli elementi di fatto rilevanti.
art. 309 comma 9 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente (presunta inosservanza) concernente misure cautelari o motivazione; la Corte ha ritenuto assorbente la motivazione del tribunale del riesame, giudicando infondata la censura.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)
Imposizione dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso mancasse di tale esposizione argomentata, essendo mera ripetizione dei motivi di merito.
art. 591 c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso fondato su motivi ripetitivi o apparenti; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera ripetizione di argomenti già esaminati dai giudici di merito, senza una critica puntuale e argomentata rispetto all'atto impugnato, rende il ricorso per Cassazione inammissibile.
- La disponibilità materiale di strumenti finanziari (es. carta prepagata) sui quali sono confluiti proventi di reato è elemento fortemente probatorio ai fini della partecipazione al profitto illecito e può legittimare misure cautelari patrimoniali, salvo specifica e circostanziata prova contraria.
- L'esistenza di entrate lecite (es. stipendio) sullo stesso conto/carta non esclude che lo stesso strumento sia stato utilizzato anche per ricevere proventi illeciti; il ricorrente deve dare prova precisa e documentale della esclusiva liceità dei flussi contestati.
- L'allegazione di essere vittima di un furto d'identità richiede un confronto specifico con i rilievi del provvedimento impugnato e documentazione che colleghi temporalmente e fattualmente il furto d'identità all'uso illecito del conto; affermazioni generiche o querela contro ignoti, senza ulteriori evidenze, sono spesso insufficienti.
- In sede di impugnazione è essenziale esporre in modo puntuale i fatti e le ragioni di diritto (art. 581 c.p.p.), indicando in che modo la motivazione impugnata sarebbe erronea o insufficiente; altrimenti il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile e sanzionare il ricorrente con spese e ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23045/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23046/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23047/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23050/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23051/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23053/2024 del 10/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →