Sentenza n. 313/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e concessione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a., - dell'ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata il 28 Maggio 2025, con la quale il Comune di San Vito dei Normanni ha diffidato la Società ricorrente «all'ottemperanza del provvedimento n. -OMISSIS- e, per l'effetto, alla cessazione immediata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso l'immobile sito in via -OMISSIS- (fg. -OMISSIS-), di proprietà dei sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla notifica del presente atto»; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 26 Maggio 2025, con cui il Comando di Polizia Municipale dell'intimata A.C., «a seguito di una ispezione, ha segnalato che l'attività di somministrazione continua ad essere esercitata dalla medesima» ricorrente; - nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che diffidava la società a cessare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in un immobile e a ottemperare a un precedente provvedimento di revoca dell'autorizzazione commerciale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale e la presupposta segnalazione della Polizia Municipale, deducendo violazione dei principi di ragionevolezza, buona fede e fiducia, del legittimo affidamento, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per perplessità, irrazionalità e contraddittorietà dell'azione amministrativa. L'ordinanza era stata adottata in esecuzione di un precedente provvedimento comunale di revoca dell'autorizzazione commerciale e di cessazione dell'attività, la cui validità ed efficacia erano state confermate da una precedente sentenza del TAR, provvisoriamente esecutiva. Dopo il rigetto della misura cautelare monocratica, la ricorrente ha dichiarato in camera di consiglio la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha successivamente documentato il trasferimento dell'attività in altro locale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, fino al momento della ritenzione della causa in decisione, dispone dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In presenza di tale dichiarazione, il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve dichiarare l'improcedibilità. La dichiarazione resa il 18 giugno 2025 e ribadita nelle memorie del 20 gennaio 2026 è stata ritenuta sufficiente. In considerazione della peculiarità e complessità della controversia, le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
fumus boni juris e pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione
La tutela cautelare monocratica urgente richiede la presenza congiunta dei presupposti cautelari e di un pregiudizio di estrema gravità e urgenza; nel caso concreto la misura è stata respinta in fase cautelare, senza costituire oggetto della decisione definitiva.
artt. 53 e 55 c.p.a.
Richiamati per la riduzione dei termini processuali ai fini della trattazione collegiale dell'istanza cautelare.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Richiamato con riferimento all'ulteriore istanza di sanatoria edilizia presentata dai proprietari dell'immobile; la norma non è stata oggetto di decisione nel merito.
art. 3 l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il motivo non è stato esaminato per l'improcedibilità del ricorso.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei doveri di buona fede e correttezza; il motivo non è stato esaminato per l'improcedibilità.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara validamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice amministrativo, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata in udienza e ribadita con successivi atti processuali prima della decisione; il trasferimento dell'attività in altro locale costituisce, nel caso concreto, elemento documentale coerente con tale perdita di interesse.
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