Cassazione Civile, Ordinanza n. 01616/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
L’ufficio aveva notificato alla società cessionaria due avvisi di recupero IVA per gli anni 2009 e 2010, per complessivi euro 392.889,66, assumendo che essa fosse obbligata in solido, ai sensi dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, per acquisti di telefoni cellulari effettuati da un fornitore che non aveva versato l’IVA. Secondo l’Amministrazione, i beni rientravano tra quelli a maggior rischio di evasione individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, le cessioni erano avvenute a prezzo inferiore al valore normale e il cedente era una "cartiera". La C.T.P. aveva rigettato i ricorsi; la C.T.R. aveva confermato la decisione, ritenendo provato dall’Ufficio che i prezzi di acquisto fossero in gran parte inferiori al valore normale e valorizzando anche la presunta inesistenza soggettiva del cedente. In cassazione la società deduceva: 1) falsa applicazione degli artt. 60-bis e 14 d.P.R. n. 633/1972, perché la C.T.R. aveva usato come parametro del valore normale la condizione soggettiva del cedente invece del dato oggettivo di mercato dei beni; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si contestava la sussistenza di cessioni sottocosto e si sosteneva che tutte le operazioni erano avvenute al valore normale.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi con esame congiunto, rilevando che l’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, per operare la solidarietà del cessionario nei casi di beni a rischio IVA ceduti a prezzo inferiore al valore normale, presuppone operazioni effettive sul piano oggettivo e soggettivo; se invece vi sono operazioni inesistenti, viene in rilievo un diverso tema, eventualmente quello dell’interposizione fittizia. Nel caso concreto la C.T.R. aveva errato nell’oggetto dell’accertamento, perché avrebbe dovuto verificare solo, operazione per operazione, se i beni fossero stati ceduti sotto il valore normale, sulla base della documentazione delle parti, senza fondare la decisione sulle condizioni soggettive del cedente. La verifica, inoltre, era stata svolta in modo approssimativo, riferita "per la maggior parte" delle operazioni, mentre la natura IVA impone un accertamento analitico di ciascuna operazione. La sentenza è stata quindi cassata in relazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972
La responsabilità solidale del cessionario per mancato versamento dell’IVA da parte del cedente opera per beni a rischio di evasione ceduti a prezzo inferiore al valore normale, ma presuppone l’effettività dell’operazione sul piano oggettivo e soggettivo; ai fini dell’applicazione della norma occorre verificare il solo valore normale delle cessioni realmente effettuate, non la soggettiva affidabilità del cedente.
art. 14 d.P.R. n. 633/1972
Il valore normale deve essere accertato con riferimento ai criteri oggettivi di mercato dei beni oggetto della cessione.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato in contrapposizione all’art. 60-bis: riguarda le operazioni inesistenti e non il diverso presupposto delle cessioni effettive a prezzo inferiore al valore normale.
art. 112 c.p.c.
La decisione di merito è censurabile se omette di pronunciare su un motivo di appello specificamente devoluto al giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia.
Massime di principio
- L’art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 richiede, per la responsabilità solidale del cessionario, una verifica oggettiva e analitica del prezzo di ciascuna operazione rispetto al valore normale, non una valutazione approssimativa o globale delle operazioni nel loro complesso.
- La condizione soggettiva del cedente è, di regola, irrilevante per stabilire se vi sia stato un acquisto sottocosto ai fini dell’art. 60-bis; essa può venire in rilievo solo se la controversia concerne operazioni inesistenti o interposizione fittizia, cioè un diverso titolo di responsabilità o di ripresa fiscale.
- Quando il giudice di merito confonde il tema delle cessioni effettive a prezzo inferiore al valore normale con quello delle operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, l’accertamento è viziato per errata individuazione dell’oggetto della prova e della norma applicabile.
- In tema IVA, l’autonomia delle singole operazioni impone che la verifica dei presupposti impositivi o della solidarietà sia compiuta operazione per operazione.
- L’omesso esame delle difese e delle prove specificamente dirette a contestare il presupposto fattuale della ripresa fiscale integra un vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione.
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