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Sentenza

Sentenza n. 2674/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1655/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 1655/2025. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, per complessivi € 2.826,15, oltre interessi legali e all’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra rivalutazione monetaria e interessi. Il ricorrente chiedeva l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., e le spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, come risultava dalla documentazione integrata dall’Amministrazione, nelle more del giudizio il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza, come attestato dal cedolino dello stipendio di giugno 2026. Il ricorrente, benché invitato con ordinanza istruttoria a precisare se residuasse interesse alla decisione e sotto quale profilo, non ha formulato osservazioni. Le spese sono state poste a carico del Ministero in ragione della soccombenza virtuale e liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (di cui è chiesta la distrazione) e condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010;

    La disposizione è richiamata quale base della penalità di mora richiesta dal ricorrente in caso di persistente inottemperanza; il TAR non decide sulla richiesta, poiché l’esecuzione del giudicato intervenuta nelle more rende il ricorso improcedibile.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del processo e, dopo essere stato invitato a precisare l’eventuale interesse residuo, il ricorrente non indica profili sui quali permane l’interesse alla decisione.
  • Anche quando il ricorso per ottemperanza è dichiarato improcedibile per adempimento sopravvenuto, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in base alla soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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