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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23944/2023 del 07/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per l’asserita irragionevole durata di un processo penale a loro carico, iniziato con citazione a giudizio per l’udienza dell’8 ottobre 2014 e definito il 22 marzo 2019. Nel giudizio presupposto erano contestati reati di ingiuria, minaccia e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; la sentenza penale aveva assolto uno degli addebiti perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato e aveva dichiarato non doversi procedere sulle altre imputazioni per prescrizione. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione contro il decreto monocratico di diniego dell’indennizzo, ritenendo operante la presunzione legale di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89 del 2001, e osservando che gli istanti non avevano allegato/provato elementi idonei a superarla. Con il ricorso per cassazione i privati deducevano: 1) violazione della disciplina sulla presunzione di insussistenza del danno, sostenendo che la Corte territoriale non aveva valutato l’assenza di comportamento dilatorio e le loro qualità personali; 2) violazione dell’art. 5-ter L. n. 89 del 2001, lamentando che la Corte d’appello si era limitata a confermare il primo decreto senza considerare l’assoluzione per depenalizzazione dell’ingiuria; 3) omesso esame della sentenza penale, sempre in relazione alla depenalizzazione del reato di ingiuria; 4) violazione della disciplina sull’equa riparazione e omesso esame di un fatto decisivo, perché il processo penale avrebbe impedito a uno dei ricorrenti, imprenditore antiracket, di accedere al relativo fondo, con conseguente danno emergente oltre al danno morale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura principale non potesse sovvertire l’accertamento di merito secondo cui gli istanti non avevano allegato elementi di fatto idonei a vincere la presunzione legale di insussistenza del pregiudizio nei casi di prescrizione del reato. Ha inoltre rilevato che il richiamo alla depenalizzazione dell’ingiuria era comunque non decisivo, perché nel processo presupposto vi erano anche altre imputazioni definite con prescrizione, e che i motivi formulati come omesso esame di fatti decisivi non rispettavano i requisiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., risolvendosi in una richiesta di nuova valutazione del merito o in allegazioni fattuali nuove, mai sottoposte al giudice di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti; la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché il giudizio era esente.

Norme richiamate

  • art. 3, L. n. 89 del 2001

    base normativa della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. a), L. n. 89 del 2001

    si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato

    introduce una presunzione legale iuris tantum di insussistenza del pregiudizio per l’imputato quando il processo penale si chiuda con prescrizione del reato, superabile con prova contraria offerta dalla parte istante.

  • art. 1, comma 777, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    norma modificativa che ha inserito nell’art. 2 della L. n. 89 del 2001 il comma 2-sexies.

  • art. 5-ter, L. n. 89 del 2001

    richiamato dalle parti in tema di opposizione al decreto monocratico nel procedimento di equa riparazione.

  • art. 594 c.p.

    reato di ingiuria, nel caso di specie depenalizzato/abrogato e comunque oggetto di sentenza di non doversi procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

  • art. 612, secondo comma, c.p.

    una delle imputazioni del processo presupposto, poi definite con prescrizione.

  • art. 659 c.p.

    una delle imputazioni del processo presupposto, poi definite con prescrizione.

  • d.lgs. n. 7 del 2016

    ha determinato la depenalizzazione del reato di ingiuria richiamata dai ricorrenti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per ottenere una nuova valutazione del merito o per denunciare genericamente la mancata considerazione di documenti.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone l’indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del quando e come sia stato discusso e della sua decisività, ai fini della deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 366, n. 6, per i requisiti di specificità del motivo ex art. 360, n. 5.

  • art. 6, § 1, CEDU

    richiamato dai ricorrenti come parametro in tema di ragionevole durata del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso la debenza del raddoppio del contributo unificato perché il giudizio è esente.

Massime di principio

  • Nei giudizi di equa riparazione relativi a processi penali definiti con prescrizione del reato opera una presunzione legale iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, che l’istante può superare solo allegando e provando specifiche circostanze concrete.
  • La valutazione circa il superamento della presunzione legale spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale fattuale già esaminato.
  • Quando la sentenza penale presupposta contenga più capi di imputazione e solo uno sia definito per depenalizzazione, tale dato non è decisivo se permangono altre imputazioni estinte per prescrizione, restando fermo il regime presuntivo previsto dalla L. n. 89 del 2001.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e già discusso tra le parti; non basta denunciare in modo generico la mancata considerazione di una sentenza o di documenti, né introdurre in cassazione fatti nuovi non dedotti nei gradi di merito.
  • In sede di legittimità non è ammissibile trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una sollecitazione a riesaminare la vicenda fattuale o a valorizzare circostanze non prospettate al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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