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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27648/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma di condanna per lesioni personali colpose stradali (art. 590-bis c.p.) con censure esclusivamente sul trattamento sanzionatorio: 1) diniego delle attenuanti generiche ritenuto dalla Corte di merito motivato in base all'asserita mancanza della patente, circostanza contestata dal ricorrente che produce prova dell'esibizione della patente al momento della contestazione; 2) mancata motivazione della Corte d'appello riguardo al mantenimento di una pena superiore al minimo edittale; 3) conferma della revoca della patente nonostante la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 che ha escluso l'automatismo della revoca in certi casi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su tutti i motivi: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai profili relativi alle attenuanti generiche, alla determinazione della pena e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio su tali punti. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale del ricorrente ai sensi dell'art. 624 c.p.p., in quanto non oggetto di gravame. Motivazione: la motivazione della Corte d'appello risultava contraddetta da documenti (patente esibita), mancava adeguata argomentazione sulla scelta della pena sopra il minimo edittale e non è stata affrontata la questione determinata dalla pronuncia costituzionale che ha reso necessario riesaminare la scelta tra revoca e sospensione della patente.

Norme richiamate

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali colpose stradali, il reato per cui il Marini è stato condannato; la pronuncia conferma che il giudizio di responsabilità rimane irrevocabile se non impugnato

  • art. 222 comma 2 codice della strada

    la Corte cita la parte di cui al quarto periodo che originariamente non prevedeva la possibilità, per il giudice, di disporre la sospensione della patente in alternativa alla revoca nei casi di condanna per omicidio e lesioni stradali

    La sentenza evidenzia che, dopo la declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost. n.88/2019), non può più sussistere un automatismo della revoca quando non ricorrono circostanze aggravanti; il giudice d'appello doveva riesaminare la sanzione amministrativa accessoria alla luce della pronuncia costituzionale

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2019

    declarata l’incostituzionalità della parte di art.222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre, in alternativa alla revoca, la sospensione della patente per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis quando non ricorrano specifiche aggravanti

    La pronuncia ha escluso l’automatismo della revoca della patente per i delitti stradali non aggravati, imponendo al giudice di valutare l'adozione della sospensione in alternativa alla revoca

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la declaratoria di irrevocabilità della sentenza investe gli aspetti non oggetto di impugnazione; la Cassazione ha quindi confermato l’irrevocabilità della responsabilità penale del ricorrente poiché tale punto non era stato impugnato

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma relativa all’omicidio stradale richiamata nel contesto della sentenza costituzionale; utilizzata nella motivazione per distinguere i casi gravati da specifiche aggravanti per le quali la disciplina delle sanzioni accessorie rimane diversa

Massime di principio

  • Se il giudice di merito nega le attenuanti generiche, la decisione deve essere motivata su elementi concreti e non su circostanze contraddette da atti di causa (es. esibizione della patente). Una motivazione carente giustifica annullamento e rinvio.
  • La Corte d'appello deve sempre argomentare anche sommariamente la scelta di una pena superiore al minimo edittale: l'omissione di tale motivazione costituisce vizio correggibile in sede di legittimità.
  • Dopo una pronuncia di incostituzionalità con efficacia ex tunc che incide sull'operatività di una sanzione amministrativa accessoria (es. revoca della patente), il giudice che decide dopo tale pronuncia deve riesaminare la scelta tra revoca e sospensione, salvo che il giudicato impedisca la riconsiderazione.
  • La declaratoria di irrevocabilità di parti della sentenza (art. 624 c.p.p.) impedisce la revisione di quei punti non impugnati; l'annullamento può essere limitato solo alle questioni effettivamente viziate e dedotte in ricorso.
  • In procedure sanzionatorie connessi profili penali e amministrativi, l'intervento di giurisprudenza costituzionale o di legittimità può avere effetto retroattivo e obbligare le corti di merito a riesaminare le sanzioni accessorie anche in appello.

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