Cassazione Civile, Ordinanza n. 29128/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio tributario avente ad oggetto la debenza dell'IVA sui diritti di imbarco. Il tribunale tributario aveva liquidato un compenso di importo elevato, ponendolo in solido a carico delle parti del processo. La società convenuta nel giudizio di merito propose opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, sostenendo, tra l'altro, che il compenso era stato calcolato con criteri erronei, che l'incarico era unico e non frazionabile ma non giustificava quella misura, che non vi erano i presupposti per l'aumento fino al doppio, e che l'elaborato peritale era viziato da irregolarità procedurali. Il consulente tecnico si costituì difendendo la liquidazione e l'Agenzia delle Entrate eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e l'irrilevanza, in sede di opposizione alla liquidazione, delle contestazioni sulla correttezza dell'attività peritale. La Commissione tributaria, in sede di opposizione, ridusse il compenso, lo pose però solo a carico della società opponente e compensò le spese. In Cassazione il consulente tecnico ha proposto ricorso principale con quattro motivi: 1) ultrapetizione per avere il giudice escluso la solidarietà senza domanda in tal senso; 2) violazione delle norme e dei principi che impongono la solidarietà tra le parti per il compenso del CTU; 3) violazione delle norme sulla quantificazione degli onorari, per avere il giudice considerato unitario l'incarico nonostante i sei quesiti e non avere valorizzato adeguatamente la complessità e il valore della controversia; 4) violazione delle norme sul raddoppio del compenso, per non avere applicato l'aumento massimo nonostante l'eccezionale importanza e difficoltà dell'opera. La società resistente ha proposto ricorso incidentale con tre motivi, contestando: a) la motivazione e la legittimità dell'aumento del compenso rispetto ai massimi tabellari; b) la correttezza dell'attività peritale, assumendo che il CTU avesse travalicato i quesiti e svolto indagini esplorative e valutazioni giuridiche riservate al giudice; c) la mancata riduzione del compenso per il preteso ritardo nel deposito della relazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo violato il principio per cui il compenso del consulente tecnico d'ufficio è dovuto in via solidale da tutte le parti del processo, perché l'attività dell'ausiliare è resa nell'interesse della giustizia e delle parti tutte; ha quindi cassato sul punto il provvedimento impugnato e ha deciso nel merito ponendo l'onere del pagamento del compenso a carico solidale delle parti del giudizio. Il primo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. I motivi terzo e quarto del ricorso principale sono stati rigettati, perché la determinazione concreta del compenso, la considerazione dell'incarico come unitario, la valutazione della complessità e l'eventuale aumento fino al doppio rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per vizi specifici non dedotti o non ravvisabili. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato: alcuni motivi erano inammissibili perché formulati in modo promiscuo e composito, altri infondati perché il CTU non aveva travalicato i quesiti e il deposito della relazione era avvenuto nel termine prorogato dal giudice, escludendo la riduzione del compenso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
opposizione al decreto di pagamento
regola il rimedio contro il decreto di liquidazione del compenso al CTU; nel caso la controversia è stata trattata nel rito sommario di cognizione ex D.Lgs. 150/2011.
art. 61 c.p.c.
fondamento della funzione del consulente tecnico d'ufficio quale ausiliario del giudice al servizio del superiore interesse della giustizia.
artt. 1292 e 1294 c.c.
il compenso del CTU grava solidalmente sulle parti beneficiarie della prestazione; il pagamento di uno libera gli altri condebitori.
art. 99 c.p.c.
richiamato ai fini della dedotta ultrapetizione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
limita il giudice alla decisione delle domande ed eccezioni proposte; la sua violazione può configurare omessa pronuncia o ultrapetizione.
art. 111 Cost.
richiamato nel quadro della censura sul regime delle spese e della motivazione del provvedimento.
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione alla regola della soccombenza nei rapporti interni fra le parti.
art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato sulla regolazione del procedimento tributario e, nel caso, sulla disciplina dell'opposizione.
artt. 168, 170 e 171 d.P.R. 115/2002
richiamati in tema di spese di giustizia e pagamento del compenso al consulente.
art. 2 D.M. 30 maggio 2002
per le consulenze amministrative, contabili e fiscali prevede un onorario a percentuale per scaglioni; il valore oltre l'ultimo scaglione non è base di calcolo, ma può rilevare come indice della eccezionale importanza della prestazione.
artt. 49 e ss. d.P.R. 115/2002
disciplinano la liquidazione degli onorari e delle indennità degli ausiliari del magistrato.
art. 50 d.P.R. 115/2002
rinvia alle tabelle ministeriali per la misura degli onorari.
art. 51 d.P.R. 115/2002
la liquidazione degli onorari variabili deve collocarsi tra minimo e massimo tabellari, in base a difficoltà, completezza e pregio della prestazione.
art. 52 d.P.R. 115/2002
per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio, senza automatismo; il potere è discrezionale del giudice.
art. 52 d.P.R. 115/2002
se la prestazione non è completata nel termine, si applica la riduzione di un terzo; nel caso la riduzione è stata esclusa perché il deposito era avvenuto nel termine prorogato.
art. 29 D.M. 30 maggio 2002
richiamato tra le norme di riferimento per la liquidazione del compenso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso incidentale rigettato o inammissibile, se dovuto.
L. 8 luglio 1980, n. 319
richiamata quale normativa previgente in materia di onorari di periti e consulenti, utile per la lettura sistematica del regime di liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, il compenso grava in via solidale su tutte le parti del processo che hanno beneficiato della prestazione, perché l'attività dell'ausiliare è resa nell'interesse della giustizia; la diversa ripartizione delle spese tra le parti opera solo nei rapporti interni e non incide sul credito del consulente.
- L'eventuale regolazione delle spese tra le parti nel giudizio di merito non priva il consulente del diritto di agire nei confronti di tutti i condebitori solidali, salvo l'intervenuto integrale pagamento.
- Ai fini della liquidazione del compenso del CTU, la pluralità dei quesiti non implica necessariamente pluralità di incarichi: l'incarico va considerato unitario quando le indagini siano sostanzialmente omogenee e interdipendenti; la pluralità dei quesiti rileva solo nella concreta quantificazione entro i limiti tabellari.
- La determinazione del compenso del CTU, quando la legge prevede un minimo e un massimo o criteri percentuali per scaglioni, appartiene al potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- L'aumento fino al doppio del compenso per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà non è automatico: richiede una valutazione discrezionale del giudice sulla base degli elementi del caso concreto, e l'omesso esercizio di tale potere non richiede una motivazione specifica.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione cumula censure tra loro incompatibili o mescola errori di diritto, vizi di motivazione e omessa pronuncia senza distinguere chiaramente il vizio denunciato, può essere dichiarato inammissibile per formulazione composita.
- La denuncia di attività peritale asseritamente eccedente i quesiti o invasiva delle funzioni del giudice, se si risolve nella contestazione della ricostruzione del fatto e non nell'interpretazione della norma, non integra di per sé un vizio di legittimità censurabile come violazione di legge.
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