Cassazione Penale, Sentenza n. 26310/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la convalida dell'arresto in flagranza e l'applicazione della misura cautelare più afflittiva (custodia in carcere) per detenzione di 8,47 grammi di cocaina e di un'arma non censita. La difesa chiedeva la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (minore gravità) sostenendo che l'arma ritrovata fosse irrilevante o non clandestina e che il domicilio indicato sarebbe idoneo come misura alternativa; ha dedotto vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) e e) c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale di riesame che aveva valutato complessivamente gli elementi raccolti in sede di perquisizione (presenza dell'arma non censita, collegamenti familiari con altro indagato in possesso di ingente quantitativo di cocaina, uscita dall'immobile dove era custodita sostanza) e aveva escluso la riqualificazione ex art. 73, comma 5, sulla base della valutazione complessiva degli indici probatori. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la scelta della misura più afflittiva, valorizzando modalità della condotta, la coincidenza del domicilio con il luogo dell'attività delittuosa e la condizione di irregolarità sul territorio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La qualificazione della minore gravità non può basarsi soltanto sul dato quantitativo: occorre un apprezzamento complessivo degli indici indicati dalla norma; nel vaglio cautelare va considerata la provvisorietà del materiale indiziario ma la valutazione complessiva può giustificare la qualificazione più grave
art. 606, lett. b), c) e e), cod. proc. pen.
Le censure di vizio di motivazione sono ammissibili in cassazione solo se riguardano l'adeguatezza logica e giuridica delle ragioni addotte; non è consentito al giudice di legittimità sostituirsi al giudice di merito per una diversa rivalutazione degli stessi elementi già esaminati
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale richiamato per la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali all'inammissibilità
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero dal pagamento delle spese/sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di stupefacenti la valutazione della 'minore gravità' ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990 richiede un giudizio complessivo sugli indici di reato e non può basarsi esclusivamente sul peso della sostanza
- Il rinvenimento di un'arma non censita e il collegamento con altri soggetti (es. componenti del medesimo nucleo familiare) possono aggravare il quadro indiziario e giustificare una qualificazione più severa e misure cautelari più afflittive
- Il giudizio di legittimità sul vizio di motivazione è limitato al controllo della coerenza, logicità e correttezza giuridica delle ragioni esposte dal giudice di merito; non è possibile rinnovare il confronto probatorio sostituendosi alle valutazioni del tribunale
- Nella scelta della misura cautelare rilevano le esigenze di tutela della collettività, le modalità della condotta, la coincidenza del domicilio con il luogo dell'attività illecita e la condizione personale (es. status irregolare), elementi che possono rendere inidonee misure alternative
- Per contrastare efficacemente una decisione di riesame in sede di cassazione la difesa deve articolare un confronto motivato e puntuale con le ragioni del giudice di merito, non limitarsi a un generico dissenso; l'inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e sanzioni
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