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Ordinanza

Ordinanza n. 632/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza dal Tribunale di Imperia, Sezione lavoro 10 febbraio 2025 n. 25.

Giustizia amministrativa202600124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 10 febbraio 2025, n. 25, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato che la procura alle liti depositata era generica e priva di qualsiasi riferimento alla sentenza da ottemperare. Ha quindi considerato la procura speciale un requisito di ammissibilità del giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e ha esaminato la possibilità di regolarizzarla, alla luce del principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 2 ottobre 2025, n. 11, secondo cui la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non può essere integrata mediante l'art. 182, secondo comma, c.p.c. La procura era stata rilasciata il 20 giugno 2025, anteriormente alla pronuncia dell'Adunanza plenaria; il ricorrente ha pertanto beneficiato della rimessione in termini per errore scusabile, in ragione dell'incertezza normativa esistente sulla disciplina e sulla sanabilità della procura nel processo amministrativo.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del giudizio di ottemperanza. Ha rilevato la invalidità della procura speciale per genericità e per l'assenza di riferimento al giudicato da eseguire, ma ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a., considerata la data della procura anteriore alla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 e l'incertezza normativa allora esistente. Ha quindi assegnato al ricorrente un termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una valida procura speciale e ha rinviato la trattazione del merito alla camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p.a.

    requisito di ammissibilità del giudizio

    La procura speciale alle liti è considerata requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo; nel caso concreto deve essere valida e riferibile al giudizio di ottemperanza e al giudicato da eseguire.

  • art. 37 c.p.a.

    rimessione in termini per errore scusabile

    La rimessione in termini è stata ritenuta applicabile poiché la procura era stata rilasciata prima della pronuncia dell'Adunanza plenaria che aveva chiarito la disciplina della nullità e della sanatoria della procura nel processo amministrativo.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    possibilità di sanare la procura nulla

    La disposizione non è stata applicata, poiché l'Adunanza plenaria ha escluso che essa esprima un principio generale applicabile al processo amministrativo in presenza di una disciplina completa nel c.p.a.

Massime di principio

  • La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo e deve essere specificamente riferibile al giudizio instaurato e, nel giudizio di ottemperanza, al giudicato di cui si chiede l'esecuzione; una procura generica e priva di tale riferimento è invalida.
  • Quando una procura alle liti sia stata rilasciata anteriormente a un arresto nomofilattico che abbia chiarito in senso sfavorevole al ricorrente la disciplina della sua validità o sanabilità, l'incertezza normativa può integrare errore scusabile e giustificare la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
  • La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non può essere integrata, quale principio generale, dalla previsione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. sulla sanatoria della procura nulla.
  • In presenza dei presupposti per la rimessione in termini, il giudice amministrativo può assegnare un termine perentorio per il deposito di una valida procura speciale e rinviare la trattazione del merito, anziché definire immediatamente il giudizio per inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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