Sentenza n. 522/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento: - dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2024 del Comune di Carini (pratica n. -OMISSIS-), notificata in data 21 febbraio 2024 al Sig. -OMISSIS-, di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione n. -OMISSIS- del 04.11.2022; - della nota del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Carini prot. n. -OMISSIS- del 17.02.2024, notificata congiuntamente all'ordinanza n. -OMISSIS- sopra indicata in data 21 febbraio 2024; - della trascrizione gratuita nei registri immobiliari, in favore del patrimonio del Comune di Carini, delle opere analiticamente indicate nell'ordinanza n. -OMISSIS- e della relativa area pertinenziale consistente in un lotto di terreno identificato in catasto al fg. -OMISSIS-, part. -OMISSIS-, con superficie catastale complessiva di mq -OMISSIS-; - di ogni altro atto richiamato nei predetti provvedimenti e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, con determinazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale e relativa trascrizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che aveva accertato la mancata integrale esecuzione dell’ordine di demolizione e disposto l’acquisizione gratuita dell’intera particella catastale sulla quale insistevano le opere abusive. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Comune non avesse considerato l’avvenuta demolizione di alcune opere e la volontà di presentare un’istanza di sanatoria per gli ampliamenti residui. Ha censurato, inoltre, la determinazione dell’area acquisita, assumendo che fosse stata inclusa una superficie eccedente quella consentita, senza indicazione dell’area di sedime, senza frazionamento e senza adeguati calcoli urbanistici, nonché senza escludere il manufatto principale regolarmente assentito in sanatoria e le opere già demolite. Con il terzo motivo ha sostenuto che gli ampliamenti residui fossero interventi di ristrutturazione edilizia, soggetti alla disciplina dell’art. 33 del d.P.R. 380/2001 e alla possibile fiscalizzazione dell’abuso, anziché all’art. 31. Ha poi dedotto la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e il contrasto dell’acquisizione con l’art. 8 CEDU, l’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, gli artt. 1, 3, 7 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 42 Cost. Il Comune si è costituito tardivamente e la relativa documentazione è stata dichiarata inutilizzabile.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di tardività del deposito documentale del Comune, escludendo tale documentazione dal giudizio. Nel merito ha respinto il primo motivo: la demolizione non era stata integralmente eseguita e la mera dichiarazione di voler presentare una sanatoria ex art. 36 non poteva impedire gli effetti dell’inottemperanza, poiché l’istanza doveva essere presentata entro il termine di novanta giorni dall’ingiunzione e comunque prima dell’irrogazione delle sanzioni. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che l’ordinanza si era limitata ad acquisire l’intera particella catastale senza indicare la superficie effettivamente occupata dagli abusi, i criteri di calcolo dell’area ulteriore necessaria alla realizzazione di opere analoghe, i parametri urbanistici applicati e il rispetto del limite massimo del decuplo della superficie utile abusiva. Il Comune avrebbe inoltre dovuto escludere dal calcolo il manufatto principale regolarmente assentito in sanatoria e le opere già demolite. Ha respinto il terzo motivo: non era stata provata la riconducibilità degli ampliamenti a una ristrutturazione edilizia né l’impossibilità di demolirli senza pregiudizio per la parte conforme; la consistenza degli ampliamenti deponeva piuttosto per una nuova costruzione, rispetto alla quale non opera la fiscalizzazione prevista dall’art. 33. Ha respinto anche il quarto motivo, ritenendo che l’ordinanza di demolizione contenesse già l’avviso dell’eventuale acquisizione e, quindi, implicasse la comunicazione di avvio del relativo procedimento. Il quinto motivo è stato ritenuto assorbito o comunque infondato, poiché la corretta delimitazione dell’area acquisibile escludeva il prospettato contrasto con le garanzie proprietarie sovranazionali e costituzionali. L’ordinanza è stata annullata limitatamente alla parte relativa all’acquisizione dell’intera particella, con salvezza della riedizione del potere comunale. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L’acquisizione opera automaticamente per le opere abusive e per la relativa area di sedime; l’acquisizione di aree ulteriori richiede specifica individuazione, adeguata motivazione e indicazione dei calcoli fondati sui parametri urbanistici applicabili, nel limite massimo del decuplo della superficie utile abusiva. Non possono concorrere al calcolo le opere già demolite né il sedime di un manufatto regolarmente assentito.
art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001
fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative
L’istanza di accertamento di conformità deve essere presentata entro il termine per la demolizione o il ripristino e comunque prima dell’irrogazione delle sanzioni; una dichiarazione tardiva di voler presentare la sanatoria non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ha carattere eccezionale e può operare per interventi riconducibili alla ristrutturazione edilizia, quando la demolizione arrechi pregiudizio alla parte conforme; non si applica alle nuove costruzioni abusive.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia richiede che le modifiche, anche volumetriche o di sagoma, restino riconducibili all’organismo edilizio preesistente; ampliamenti di consistenza significativa possono integrare una nuova costruzione.
art. 3 l. 241/1990
L’atto di acquisizione deve motivare adeguatamente l’estensione dell’area ulteriore rispetto all’area di sedime e i criteri utilizzati per determinarla.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
Nel procedimento conseguente all’inottemperanza non è necessaria una nuova comunicazione di avvio quando l’ordinanza di demolizione abbia già avvisato il destinatario dell’acquisizione al patrimonio comunale in caso di mancata esecuzione.
art. 1 del Protocollo addizionale CEDU
La corretta applicazione dell’art. 31, comma 3, con esclusione dei beni e delle aree non riconducibili all’abuso, evita il contrasto dell’acquisizione con la tutela convenzionale della proprietà.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La delimitazione dell’acquisizione entro i beni e le aree effettivamente riconducibili all’abuso esclude, nel caso esaminato, una violazione del diritto di proprietà.
art. 42 Cost.
L’acquisizione gratuita deve rispettare i limiti e i presupposti stabiliti dalla legge, senza estendersi a beni regolarmente assentiti o a superfici non adeguatamente giustificate.
Massime di principio
- L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione presuppone che l’ordine non sia stato integralmente e fedelmente eseguito; la mera intenzione di presentare un’istanza di accertamento di conformità non impedisce gli effetti dell’inottemperanza se l’istanza non è presentata entro il termine per la demolizione o comunque prima dell’irrogazione delle sanzioni.
- L’acquisizione gratuita prevista dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001 opera automaticamente per le opere abusive e per la loro area di sedime, mentre l’acquisizione di aree ulteriori richiede l’indicazione dell’estensione, l’esplicitazione delle opere analoghe da realizzare, l’individuazione dei parametri urbanistici applicabili e uno specifico calcolo motivato, nel limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita.
- Nel determinare la superficie utile abusivamente costruita e l’area acquisibile non possono essere computati né il manufatto principale regolarmente assentito né le opere abusive già demolite in esecuzione dell’ordine di demolizione.
- La fiscalizzazione dell’abuso costituisce rimedio eccezionale e non si applica alle nuove costruzioni realizzate in assenza di titolo o in totale difformità; chi la invoca deve provare sia la riconducibilità dell’intervento alla ristrutturazione edilizia sia l’impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme.
- L’ordinanza di demolizione che avvisi espressamente che, in caso di inottemperanza, seguiranno l’acquisizione al patrimonio comunale e l’applicazione delle sanzioni assolve anche alla funzione di comunicazione dell’avvio del procedimento acquisitivo, rendendo non necessaria una nuova comunicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 30/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 386/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →