Cassazione Civile, Ordinanza n. 08758/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine di impugnazione applicabile ratione temporis. Ha ritenuto assorbito ogni altro motivo di censura. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione tardiva al passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa da parte di due soggetti che chiedevano il riconoscimento di un credito risarcitorio ex art. 2049 c.c., pari a euro 61.458,37, per l'indebita appropriazione delle somme da essi depositate da parte di un dipendente di altro istituto bancario, mediante condotte poi qualificate come truffa e falso. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello, su impugnazione della procedura, aveva accolto l'eccezione di prescrizione e rigettato la domanda. In cassazione i ricorrenti proponevano sette motivi di doglianza contro la sentenza d'appello, ma la Corte ha esaminato prioritariamente l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla resistente, fondata sulla disciplina transitoria del d.lgs. 181/2015 e sulla riduzione del termine per il ricorso per cassazione prevista dall'art. 88, comma 2, T.U.B. nel testo previgente. La Corte ha ritenuto che, per le insinuazioni tardive già decise in doppio grado di merito, continuasse ad applicarsi la disciplina anteriore, con termine per ricorrere in cassazione dimezzato e decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello; poiché tale termine era già spirato al momento della notifica del ricorso, questo doveva essere dichiarato inammissibile per tardività.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
La domanda originaria era fondata sulla responsabilità del datore o preponente per il fatto illecito del dipendente, quale titolo del credito risarcitorio insinuato al passivo.
art. 87 T.U.B.
La Corte richiama il regime delle impugnazioni delle sentenze pronunciate nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa disciplinate dal testo unico bancario, distinguendo tra opposizione allo stato passivo e altre controversie.
art. 88, comma 2, T.U.B.
"il termine per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà e decorre dalla data di notificazione della sentenza di appello"
Nel regime previgente applicabile al caso, il termine per ricorrere per cassazione è dimezzato e decorre dalla notificazione della sentenza di appello.
art. 89 T.U.B.
È richiamato nel quadro delle impugnazioni delle decisioni rese nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.
d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, art. 3, comma 5
La disciplina transitoria riguarda solo le sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 87 T.U.B. e le domande tardive non ancora proposte; non si estende alle insinuazioni tardive già decise nei due gradi di merito.
d.lgs. 16 novembre 2015, n. 181, art. 3, comma 6
Per gli aspetti non disciplinati nei commi precedenti continua ad applicarsi la normativa previgente alle procedure in corso.
art. 325, comma 1, c.p.c.
Concorre a determinare il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa bancarie, la disciplina transitoria introdotta dalla riforma del T.U.B. va applicata in modo selettivo: le norme speciali sui termini e sui mezzi di impugnazione si riferiscono alle ipotesi espressamente considerate dal legislatore e non possono essere estese oltre il loro perimetro testuale.
- Quando la normativa applicabile prevede un termine breve per il ricorso per cassazione decorrente dalla notificazione della sentenza di appello, la tardiva notificazione del ricorso comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, a prescindere dall'esame dei motivi di merito.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per tardività, l'esame dei motivi è assorbito e il soccombente va condannato alle spese del giudizio, oltre agli eventuali oneri conseguenti sul contributo unificato.
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