Cassazione Civile, Sentenza n. 197/2020 del 09/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
L’avvocato aveva agito davanti al Tribunale di Cosenza con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 7 ottobre 2014, per ottenere il pagamento dei compensi relativi all’attività svolta per il cliente in due giudizi civili. Il cliente si era opposto, eccependo l’inammissibilità o chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione degli importi. Con ordinanza del 25 settembre 2015, il Tribunale aveva liquidato all’avvocato Euro 14.640 per il giudizio R.G. 4069/2009 ed Euro 4.487 per il giudizio R.G. 5589/2009. Il cliente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo che fosse priva di motivazione; 2) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il compenso dovesse essere calcolato sul decisum e non sul disputatum, poiché in entrambi i giudizi era risultato vittorioso e il decisum sarebbe stato pari a zero; 3) violazione del D.M. n. 140 del 2012, art. 5, deducendo che, applicando il decisum, avrebbe dovuto utilizzarsi lo scaglione da zero a Euro 5.000 e avrebbero dovuto applicarsi riduzioni in ragione dell’oggetto e della complessità delle controversie.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Il primo è infondato perché l’ordinanza aveva dato conto della documentazione dell’attività professionale, costituita dalle copie degli atti e dei verbali dei due giudizi, circostanza sufficiente a giustificare l’accoglimento della domanda di compenso. Il secondo e il terzo, esaminati congiuntamente, sono infondati: il Tribunale aveva correttamente applicato il D.M. n. 140 del 2012 al giudizio R.G. 4069/2009, definito con sentenza n. 377 del 2014, e il D.M. n. 55 del 2014 al giudizio R.G. 5589/2009, nel quale l’attività era terminata con la rinuncia al mandato comunicata il 30 luglio 2014 e depositata telematicamente il 26 settembre 2014. Per il primo giudizio, concluso con il rigetto della domanda proposta contro il cliente, era corretto assumere il valore del disputatum, dato che il cliente era totalmente vittorioso; per il secondo, era stato considerato il compenso spettante al cliente come determinato all’esito della consulenza tecnica d’ufficio. La Corte ha chiarito che il decisum è un correttivo del disputatum, applicabile quando la prospettazione iniziale o fatti sopravvenuti rendano il valore della domanda non rappresentativo dell’esito effettivo; non opera invece, in caso di vittoria totale, per azzerare il valore della controversia solo perché la domanda avversaria era stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Il Tribunale dà atto, nell’ordinanza impugnata, che il G. aveva documentato l’attività svolta nell’interesse e su incarico del P. mediante la produzione della copia degli atti e dei verbali relativi ai due giudizi, rispettivamente distinti dai numeri R.G. 4069/09 e 5589/2009. Tanto basta a giustificare l’accoglimento della domanda di pagamento del compenso spettante al difensore.
La motivazione dell’ordinanza è sufficiente quando individua la documentazione dell’attività professionale svolta e tale elemento giustifica l’accoglimento della domanda di compenso.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il Tribunale dà atto, nell’ordinanza impugnata, che il G. aveva documentato l’attività svolta nell’interesse e su incarico del P. mediante la produzione della copia degli atti e dei verbali relativi ai due giudizi, rispettivamente distinti dai numeri R.G. 4069/09 e 5589/2009. Tanto basta a giustificare l’accoglimento della domanda di pagamento del compenso spettante al difensore.
La censura di difetto di motivazione è infondata se il provvedimento espone la documentazione dell’attività professionale e la collega alla fondatezza della richiesta di compenso.
art. 112 c.p.c.
Il criterio del decisum, pertanto, opera soltanto quale correttivo del principale criterio del disputatum, nei soli casi in cui, o in ragione dell’esagerata prospettazione iniziale della parte, o per effetto di fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, quali ad esempio la determinazione in esito all’istruttoria svolta di quanto effettivamente dovuto dall’una parte all’altra, l’adozione del parametro del disputatum conduca ad una quantificazione delle spese che la parte soccombente è tenuta a rimborsare alla parte vittoriosa che appaia non coerente con l’esito finale della controversia.
Ai fini della liquidazione delle spese e dei compensi, il decisum corregge il disputatum solo quando la domanda iniziale o fatti sopravvenuti rendano quest’ultimo incongruo rispetto all’esito effettivo; la vittoria totale non comporta l’azzeramento del valore della controversia.
D.M. n. 140 del 2012, art. 5
Nel caso invece in cui la parte risulti totalmente vittoriosa, va applicato il criterio del disputatum, in quanto la pretesa iniziale è stata totalmente riconosciuta all’esito del giudizio di merito. Nè ha alcun valore il fatto che una delle parti invocasse l’assenza del debito preteso dall’altra parte, poichè in ogni caso il disputatum va parametrato alla somma che era stata richiesta nei confronti della parte risultata poi totalmente vittoriosa all’esito della causa.
In caso di totale vittoria, il valore rilevante per la liquidazione del compenso è, di regola, quello del disputatum, parametrato alla somma richiesta alla parte vittoriosa; il fatto che questa abbia negato l’esistenza del debito non riduce il valore a zero.
D.M. n. 55 del 2014
Il Tribunale ha applicato, ratione temporis, il D.M. n. 140 del 2012 al primo giudizio (R.G.4069/09) in quanto lo stesso si era definito con sentenza n. 377 del 2014; ed il D.M. n. 55 del 2014 al secondo giudizio (R.G. 5589/09), in relazione al quale l’attività professionale si era conclusa con atto di rinuncia al mandato comunicato dal G. al cliente in data 30.7.2014 e depositato in via telematica in data 26.9.2014.
La disciplina tariffaria applicabile è individuata ratione temporis in relazione al momento in cui si conclude l’attività professionale nei singoli giudizi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
L’importo aggiuntivo dovuto in seguito al rigetto è pari al contributo unificato dovuto per il ricorso secondo il comma 1-bis.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
La disposizione ha inserito nel D.P.R. n. 115 del 2002 la regola applicata dalla Corte sull’ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto.
Massime di principio
- Per la liquidazione del compenso professionale, il valore della controversia si determina in via principale secondo il disputatum, ossia considerando quanto richiesto nell’atto introduttivo; il decisum opera come correttivo quando la prospettazione iniziale sia esagerata o fatti sopravvenuti rendano il disputatum non coerente con l’esito effettivo.
- Quando la parte convenuta risulta totalmente vittoriosa, il valore della controversia ai fini della liquidazione del compenso va commisurato alla somma richiesta nei suoi confronti. La negazione del debito e il rigetto integrale della domanda non comportano che il decisum sia pari a zero né escludono l’applicazione del disputatum.
- La motivazione che dà conto della documentazione degli atti e dei verbali attestanti l’attività professionale svolta può essere sufficiente a giustificare l’accoglimento della domanda di pagamento del compenso.
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