Cassazione Civile, Ordinanza n. 21400/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Il corsista aveva stipulato con la società cooperativa un contratto per la frequenza di un corso di 400 ore finalizzato al conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario, al prezzo di euro 2.000.00. Assumendo che la società non avesse organizzato correttamente l'esame finale e non avesse le necessarie autorizzazioni per il rilascio della qualifica, il corsista aveva chiesto la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme versate e il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello il Tribunale aveva invece dichiarato la risoluzione del contratto, condannando la società alla restituzione del prezzo e degli interessi, ma rigettando la domanda risarcitoria. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito ultrapetita, sostenendo che il Tribunale avesse fondato la decisione su un diverso inadempimento, cioè la mancata convocazione del singolo corsista all'esame finale, mentre la domanda originaria riguardava la mancanza di autorizzazioni; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove e per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio sulla regolarità dell'operato della società, sulle autorizzazioni, sugli accordi con la Regione Emilia-Romagna e sull'invito al corsista a sostenere l'esame; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, ove vi fosse stato un inadempimento, questo fosse solo parziale, poiché il corso teorico-pratico era stato integralmente erogato, con conseguente diritto al più a una restituzione proporzionale e non integrale; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, deducendo la sussistenza di soccombenza reciproca per il parziale accoglimento in appello della domanda del corsista e il rigetto della domanda di danni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il fatto costitutivo dell'inadempimento restava la mancata organizzazione dell'esame finale, mentre la mancanza di autorizzazioni era solo una possibile ragione di tale omissione, quindi il Tribunale non aveva pronunciato oltre la domanda. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e non a censurare la ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, affermando che, nei contratti con più prestazioni a carico di una parte, l'inadempimento di una sola prestazione può comunque giustificare la risoluzione se grave e idoneo a lasciare insoddisfatto l'interesse del creditore, specie quando la prestazione adempiuta è strumentale a quella inadempiuta. Ha infine respinto il quarto motivo, rilevando che, a seguito della riforma della sentenza di merito, il giudice d'appello deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l'esito complessivo della lite e che non ricorreva soccombenza reciproca. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di appello non pronuncia oltre la domanda se qualifica l'inadempimento in base agli stessi fatti costitutivi allegati, anche quando valorizza un diverso profilo fattuale emergente dagli atti.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Non consente in cassazione una rivalutazione del compendio probatorio quando il giudice di merito ha già apprezzato le prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno o abbia disapplicato la regola di valutazione prevista dalla legge; non quando si contesti il merito della valutazione.
art. 91 c.p.c.
In caso di riforma della decisione di merito, il regolamento delle spese va rinnovato considerando l'esito complessivo della lite secondo il criterio unitario della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese presuppone una effettiva soccombenza reciproca o comunque i presupposti previsti dalla legge; non ricorre se una parte resta soccombente nel risultato finale.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Costituisce il parametro cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Nel contratto con pluralità di prestazioni poste a carico di una parte, l'inadempimento anche di una sola prestazione può legittimare la risoluzione dell'intero rapporto se è grave e tale da compromettere in modo apprezzabile l'interesse della controparte.
- Quando una prestazione principale è funzionale a una prestazione finale e abilitante, il mancato svolgimento della fase conclusiva può integrare grave inadempimento anche se la fase preparatoria è stata eseguita.
- Non vi è ultrapetizione se il giudice individua il medesimo fatto storico di inadempimento valorizzando elementi diversi da quelli inizialmente prospettati, purché il petitum e la causa petendi sostanziale restino invariati.
- Le censure che mirano a una diversa lettura delle prove o a una nuova ponderazione del materiale istruttorio sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in richieste di rivalutazione del merito.
- In tema di spese, la riforma della decisione impone un nuovo regolamento fondato sull'esito complessivo della lite, non su una lettura atomistica dei singoli capi della decisione.
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