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Sentenza

Sentenza n. 1831/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1990/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro. La sentenza, pronunciata all'esito della riunione dei procedimenti, aveva accertato il diritto di ciascun docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la Carta elettronica per gli anni scolastici indicati per ciascuno, condannando l'amministrazione al pagamento delle somme complessive, variabili da 1.500 a 2.500 euro, oltre interessi dal dovuto al saldo. L'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nonostante il suo passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario risultava documentato e il termine dilatorio per l'adempimento era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo, oltre interessi. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte interessata, dovrà intervenire il commissario ad acta individuato nel Responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario ad acta svolge un munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell'amministrazione, e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell'esecuzione del titolo e della sentenza possono integrare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell'amministrazione, liquidate in 857 euro oltre accessori, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ne ha ravvisato i presupposti nella presenza di un titolo passato in giudicato e nell'inerzia dell'amministrazione obbligata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione decorre dalla notificazione del titolo; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne pecuniarie diverse da quelle contemplate dalla legge stessa.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione attraverso cui è stato introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale base della condanna dell'amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può ordinare l'integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo quando il giudicato sia documentato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è legittima la nomina di un commissario ad acta, anche appartenente alla stessa amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
  • L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus ausiliario del giudice di natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La previsione secondo cui il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di condanne pecuniarie svolge l'incarico senza compenso può essere applicata per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle originariamente contemplate dalla disposizione normativa, quando il commissario sia un dirigente dell'amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'attività esecutiva esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando l'apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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