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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23054 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria eseguita su immobili conferiti in un fondo patrimoniale. Con il primo motivo ha sostenuto che il contribuente non avesse provato che i debiti tributari fossero estranei ai bisogni della famiglia. Con il secondo motivo ha sostenuto che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, essendo una misura cautelare e conservativa di autotutela pubblicistica, non fosse soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria può riguardare beni costituiti in fondo patrimoniale, ma solo nel rispetto delle condizioni dell'art. 170 c.c. Il contribuente deve provare che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e, inoltre, che il creditore conosceva tale estraneità. La finalità familiare non può essere esclusa automaticamente perché il debito deriva dall'attività d'impresa o riguarda imposte, contributi e sanzioni. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo accertamento concreto e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 170 c.c.

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La norma è stata interpretata in senso ampio, ricomprendendo non solo gli atti di espropriazione forzata, ma anche l'iscrizione ipotecaria. La protezione del fondo patrimoniale opera soltanto quando il debito sia estraneo ai bisogni familiari e il creditore ne fosse consapevole. L'onere della prova grava sul debitore che invoca l'impignorabilità.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Il contribuente deve dimostrare i presupposti per applicare la protezione del fondo patrimoniale, inclusa l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati.

    L'iscrizione ipotecaria esattoriale è un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare. Pur non essendo un atto esecutivo in senso stretto, è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c. quando riguarda beni inseriti in un fondo patrimoniale.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stato il parametro processuale utilizzato da Equitalia per denunciare l'errata interpretazione e applicazione degli artt. 170 e 2697 c.c. e dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • Un fondo patrimoniale non impedisce automaticamente l'iscrizione di un'ipoteca esattoriale: occorre verificare concretamente la causa del debito.
  • Chi invoca la tutela dell'art. 170 c.c. deve provare sia che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia sia che il creditore conosceva tale estraneità.
  • Il fatto che il debito derivi da attività d'impresa, imposte, contributi previdenziali o sanzioni non dimostra automaticamente che sia estraneo ai bisogni familiari.
  • La limitazione dell'art. 170 c.c. può operare anche contro l'ipoteca iscritta da un ente pubblico, non soltanto contro quella di un creditore privato.
  • In caso di contestazione, il giudice deve valutare il fatto generatore dell'obbligazione e le circostanze concrete, senza applicare presunzioni automatiche basate sulla natura tributaria o commerciale del debito.

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