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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33153/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la condanna per il reato di collusione dell'appartenente alla Guardia di finanza con estranei, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383. I fatti ricostruiti in primo e secondo grado riguardavano la locazione non formalizzata di un immobile ad Anacapri, di proprieta' dei coniugi D'Esposito, con corrispettivi percepiti per complessivi 28.800 euro nel periodo agosto 2014-luglio 2020 e tributo evaso stimato in 6.048 euro. La difesa ha dedotto inattendibilita' di alcune dichiarazioni, ha sostenuto che l'uso era originariamente in comodato gratuito per rapporti amicali e che l'imputato aveva anzi sollecitato la regolarizzazione contrattuale, negando quindi l'esistenza di un accordo collusivo e del dolo specifico di frode; in via subordinata e' stata prospettata l'illegittimita' costituzionale della norma per irragionevolezza e discriminazione qualora applicata a chi non abbia violato specifici obblighi di servizio.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione I penale, ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di collusione dell'appartenente alla Guardia di finanza con estranei e' un reato di pura condotta che si consuma con il solo perfezionamento dell'accordo fraudolento, ma richiede il dolo specifico di frode e la presenza di un 'quid pluris' di artificiosita' o espedienti idonei a compromettere l'interesse erariale o le attivita' della polizia tributaria. Nel caso di specie, l'accertamento riguardava una mera omissione di adempimenti fiscali senza connotazioni di artificiosita' o mezzi fraudolenti tali da integrare la frode prevista dalla norma; quindi mancava l'elemento essenziale del reato e la condanna e' stata annullata il 24/06/2025.

Norme richiamate

  • legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3

    La norma punisce la collusione dell'appartenente alla Guardia di finanza con estranei per frodare la finanza. La Corte la interpreta come reato di pura condotta consumato con il semplice accordo ma subordinato al dolo specifico di frode e alla presenza di mezzi o artifici idonei a compromettere l'interesse erariale o le attivita' della polizia tributaria.

  • codice penale, art. 115

    Richiamato come principio generale secondo cui accordo o istigazione non sono punibili se non seguiti da atti idonei a raggiungere almeno la soglia del tentativo; la legge speciale (art. 3 legge 1383/1941) derogando a tale principio, qualifica comunque come reato il mero accordo ma solo se accompagnato dal dolo specifico e dagli elementi di frode.

  • Costituzione, artt. 3 e 27

    L'art. 3 e' richiamato nella sede di contestazione di ragionevolezza e proporzionalita' della norma; la Corte ritiene l'impianto normativo compatibile con il principio di ragionevolezza in ragione dei peculiari doveri dell'appartenente alla Guardia di finanza. L'art. 27, richiamato nella prospettiva di proporzionalita' della pena, e' oggetto della censura difensiva ma non ha determinato l'annullamento per vizio costituzionale.

  • disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 173, comma 1

    Norma procedurale richiamata in relazione alla possibilita' di illustrare congiuntamente piu' censure nel ricorso; la Corte ne utilizza i limiti per l'esame del motivo unico articolato.

Massime di principio

  • Il reato di collusione ex art. 3 legge 1383/1941 e' un reato di pura condotta che si perfeziona con l'accordo tra il finanziere e l'estraneo, ma richiede il dolo specifico di frode: non e' sufficiente la mera omissione o la semplice irregolarita' fiscale.
  • Per configurare la frode rilevante ai fini dell'art. 3 deve emergere un 'quid pluris' di artificiosita', espedienti ingannevoli o modalita' astute idonee a compromettere l'interesse erariale o a eludere le attivita' della polizia tributaria; la semplice non dichiarazione o l'assenza di contratto non bastano di per se'.
  • L'appartenenza alla Guardia di finanza costituisce elemento strutturale della fattispecie (il "proprium"), ma non trasforma automaticamente in reato ogni violazione fiscale commessa in concorso con estranei: l'elemento intenzionale e gli artifici fraudolenti restano imprescindibili.
  • La prospettiva di una violazione di specifici obblighi di servizio non e' necessaria per la tipicita' del reato: tuttavia, la mancanza di qualsiasi comportamento artificioso o di accordo fraudolento puo' determinare l'assoluzione o l'annullamento per non sussistenza del fatto.
  • In casi simili la difesa dovrebbe documentare tempestivi tentativi di regolarizzazione, l'assenza di accordi fraudolenti, la natura privata del comportamento, e l'inesistenza di mezzi artificiosi volti a eludere il fisco.

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