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Ordinanza

Ordinanza n. 12964/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 1357/2026, nella parte in cui imponeva il riesame della posizione del Comune di Trapani

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune ricorrente)

La controversia

Il Comune di Trapani ha proposto, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., un’istanza per l’esecuzione e l’esatta ottemperanza dell’ordinanza cautelare n. 1357/2026, con la quale il TAR aveva accolto parzialmente la domanda cautelare ordinando il riesame della sua posizione secondo le indicazioni contenute nella motivazione. Il Ministero dell’Interno ha dichiarato di non aver proceduto al riesame, ritenendo che una successiva ordinanza cautelare, n. 2940/2026, pronunciata sui motivi aggiunti, avesse assorbito gli effetti conformativi della prima ordinanza. Il Comune ha contestato tale omissione, chiedendo l’esecuzione della statuizione cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza. Ha ritenuto che la successiva ordinanza cautelare n. 2940/2026 si fosse limitata a considerare adeguatamente tutelate le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, senza revocare, modificare o superare espressamente l’ordine di riesame contenuto nell’ordinanza n. 1357/2026. Tale ordine è stato qualificato come statuizione autonoma e tuttora efficace, non venuta meno per effetto della pronuncia successiva. Il Collegio ha inoltre escluso che potesse rilevare la valutazione del Ministero circa la correttezza dell’operato già svolto, poiché l’ordinanza imponeva proprio un nuovo esercizio del potere amministrativo alla luce delle indicazioni giudiziali e il Ministero aveva ammesso di non averlo effettuato. È stato quindi ordinato al Ministero dell’Interno di dare esecuzione all’ordinanza n. 1357/2026, riesaminando la posizione del Comune entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa della presente ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    istanza per l’esecuzione e l’esatta ottemperanza dell’ordinanza cautelare

    Consente di chiedere al giudice l’esecuzione delle misure cautelari adottate nel giudizio; nel caso concreto, il TAR ha utilizzato tale strumento per ordinare l’attuazione dell’obbligo di riesame già imposto all’amministrazione.

Massime di principio

  • L’ordine cautelare di riesame costituisce una statuizione autonoma e conserva efficacia finché non sia espressamente revocato, modificato o superato da una successiva pronuncia giudiziale.
  • La successiva ordinanza cautelare che si limiti a ritenere adeguatamente tutelate le esigenze cautelari mediante la fissazione dell’udienza di merito non determina, di per sé, il venir meno di un precedente ordine cautelare di riesame.
  • Quando una misura cautelare impone il riesame della posizione del privato secondo specifiche indicazioni del giudice, l’amministrazione deve procedere a un nuovo esercizio del potere; non può sostituire tale attività con una mera rivalutazione della correttezza dell’operato precedente.
  • L’ammissione dell’amministrazione di non avere eseguito il riesame ordinato dal giudice giustifica l’accoglimento dell’istanza di esecuzione della misura cautelare e l’assegnazione di un termine per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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