Cassazione Civile, Ordinanza n. 28416/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento per l'anno 2008 relativo al reddito di partecipazione in una società in accomandita semplice, in cui la contribuente deteneva una quota del 9%. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'atto impositivo, ritenendo sussistente un litisconsorzio necessario tra società e soci e, nel merito, reputando infondate le ragioni dell'ufficio sull'indeducibilità di spese ammortizzabili sostenute in un unico anno. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 5 d.P.R. n. 917/1986, gli artt. 102, commi 1 e 2, e 354 c.p.c., nonché l'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario tra società di persone e soci.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica dei redditi delle società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci, la controversia è inscindibile e deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, salvo questioni personali. Poiché la CTR aveva riconosciuto la disintegrazione del contraddittorio ma aveva comunque deciso nel merito senza disporre la regressione del giudizio, la Cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla CTP di Roma affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dei soci. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
impone l'integrazione del contraddittorio nelle controversie inscindibili; se il litisconsorzio necessario non è rispettato, il giudizio è nullo.
art. 5 d.P.R. n. 917/1986
regola l'imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci, secondo la quota di partecipazione.
art. 102 c.p.c.
richiamato quale norma sul litisconsorzio necessario nel processo civile, applicabile in via coordinata.
art. 354 c.p.c.
consente la rimessione al primo giudice quando il contraddittorio necessario non è integro.
art. 29 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l'ipotesi di riunione dei ricorsi separati, alternativa alla regressione del processo solo se concretamente praticabile.
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
richiamato nel principio delle Sezioni Unite sulla unitarietà dell'accertamento dei redditi societari e dei soci.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla rettifica dei redditi delle società di persone e dei soci, l'accertamento è unitario e la lite è inscindibile: società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali.
- Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati apre un giudizio necessariamente collettivo, imponendo al giudice di primo grado l'integrazione del contraddittorio; in difetto, la sentenza è affetta da nullità.
- Se il giudice rileva la mancanza di integrazione del contraddittorio in una causa inscindibile, non può decidere il merito, ma deve disporre la regressione del processo al primo giudice, salvo che sia possibile la riunione dei giudizi separati.
- La decisione del giudizio non riguarda la sola posizione del ricorrente, ma la comune situazione sostanziale derivante dagli elementi comuni della fattispecie impositiva.
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