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Ordinanza

Ordinanza n. 584/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare diretta a ottenere un adeguato numero di ore di sostegno scolastico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori del minore hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la richiesta di tutela cautelare. Il minore è affetto da una patologia medio-grave, con significative difficoltà nell’acquisizione del linguaggio e degli apprendimenti, nella comprensione, nell’espressione verbale, nella concentrazione e nelle interazioni sociali, nonché con condotte oppositive e provocatorie. La diagnosi funzionale dell’ASL Napoli 1 ha attestato la necessità di sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità; la necessità di supporto individualizzato è stata ribadita da un successivo certificato sanitario. Gli appellanti hanno contestato, in sostanza, l’insufficiente assegnazione del sostegno e la mancata considerazione aggiornata delle esigenze del minore, evidenziando che per l’anno scolastico 2025/2026 non era ancora stato adottato il PEI e che il precedente PEI 2024/2025 aveva riconosciuto soltanto 11 ore.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha riconosciuto al minore la presenza del docente di sostegno per 32 ore settimanali, corrispondenti all’intero periodo di frequenza scolastica, fino a un’eventuale diversa e motivata valutazione effettuata in sede di PEI 2025/2026. Il Collegio ha valorizzato la diagnosi funzionale dell’ASL e la certificazione sanitaria relativa alla necessità di sostegno individualizzato, rilevando che, in assenza del nuovo PEI, non potevano essere recepite acriticamente le risultanze del PEI dell’anno precedente, che aveva previsto soltanto 11 ore. La misura cautelare è quindi provvisoria e resta modificabile sulla base di una nuova valutazione motivata nel PEI dell’anno scolastico in corso. Le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate. È stata inoltre ordinata la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale è stata riformata l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato applicato per ordinare alla segreteria la trasmissione dell’ordinanza al TAR ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando per l’anno scolastico in corso non sia stato ancora adottato il PEI, l’amministrazione scolastica non può recepire automaticamente le ore di sostegno riconosciute nel PEI dell’anno precedente, ma deve procedere a una valutazione aggiornata delle esigenze concrete dell’alunno.
  • In presenza di una diagnosi funzionale e di certificazioni sanitarie che attestino una disabilità grave e la necessità di sostegno individualizzato, il giudice amministrativo può riconoscere in via cautelare un numero di ore di sostegno corrispondente all’intero orario di frequenza scolastica, fino alla diversa e motivata determinazione risultante dal nuovo PEI.
  • La misura cautelare che assegna ore di sostegno in attesa del nuovo PEI non pregiudica la successiva valutazione collegiale, purché quest’ultima sia aggiornata, specifica e adeguatamente motivata rispetto alle esigenze dell’alunno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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