Sentenza del 15/11/2018 n. 2025 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento - Società estinta - Notifica - Soggetti legittimati passivi - Soci - Sussistenza - Liquidatore - Insussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Prato che aveva annullato gli avvisi di accertamento notificati ai soci. L'Ufficio riteneva indeducibili, per difetto di inerenza e giustificazione, rilevanti costi sostenuti dalla C. Sas nei confronti della società O. T. Srl e intendeva recuperare anche il maggior reddito di partecipazione imputato ai soci, in ragione della presunta distribuzione degli utili in una società a ristretta base societaria. La questione processuale principale riguardava la validità della notifica dell'accertamento dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese e l'individuazione dei soggetti legittimati passivamente.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'esito favorevole ai contribuenti. Ha affermato che, una volta estinta la società, la capacità processuale della società e dell'ex liquidatore viene meno; gli eventuali rapporti giuridici residui si trasferiscono ai soci, che sono i soggetti legittimati a ricevere gli atti e a partecipare al giudizio, nei limiti della responsabilità prevista dal tipo sociale e di quanto eventualmente riscosso in liquidazione. Poiché l'accertamento originario era stato notificato alla società già estinta e non risultava dimostrato che i soci avessero percepito utili dopo l'estinzione, l'appello non poteva essere accolto. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese del grado.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente. Se restano rapporti giuridici pendenti, si verifica un fenomeno successorio a favore dei soci, mentre l'ex liquidatore non conserva la rappresentanza processuale della società estinta.
Art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014
Ai soli fini fiscali, «l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese».
La disposizione differisce temporalmente, esclusivamente per finalità fiscali, l'efficacia dell'estinzione della società. Secondo l'orientamento richiamato, si tratta di una norma sostanziale, non interpretativa, applicabile dalla sua entrata in vigore e destinata a tutelare l'Amministrazione finanziaria e gli altri enti creditori o di riscossione.
Art. 53, D.Lgs. 546/1992
Disciplina la proposizione dell'appello nel processo tributario, sulla cui base l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado.
Cass. civ., sentenze n. 5735/2016, n. 12953/2017, n. 20752/2017, n. 23029/2017 e n. 33087/2018
La giurisprudenza richiamata stabilisce che, dopo l'estinzione della società, i soci subentrano nei rapporti obbligatori residui, con responsabilità entro i limiti previsti dalla legge e, per i soci limitatamente responsabili, di quanto riscosso in liquidazione. L'ex liquidatore non è legittimato passivamente dopo l'estinzione e la notifica alla società estinta non produce effetti.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, gli atti fiscali relativi a rapporti ancora pendenti devono essere indirizzati ai soci successori e non alla società estinta né all'ex liquidatore.
- La notifica effettuata soltanto alla società già estinta, o all'ex liquidatore quale rappresentante della società, può essere inefficace e impedire la valida instaurazione o prosecuzione del giudizio.
- I soci non diventano automaticamente responsabili senza limiti: la loro responsabilità dipende dal tipo societario e, per i soci limitatamente responsabili, è normalmente circoscritta a quanto riscosso in sede di liquidazione.
- Ai fini fiscali occorre verificare la disciplina temporale dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014 e la data di entrata in vigore della norma, poiché il differimento quinquennale dell'estinzione opera secondo limiti temporali e soggettivi specifici.
- In una società a ristretta base societaria, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può operare solo se è previamente accertata validamente la maggiore redditività della società e se l'Amministrazione supera le contestazioni relative alla notifica e alla legittimazione dei destinatari.
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