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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6019/2020 del 04/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata nel 2001 per l’anno d’imposta 2000. Dopo la cessazione dell’attività, la società aveva chiesto il rimborso il 25 luglio 2008; l’Agenzia delle Entrate lo aveva negato per intervenuta decadenza dal termine biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La Commissione tributaria provinciale di Brescia aveva riconosciuto il diritto al rimborso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza depositata il 16 aprile 2013, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione in ragione dell’indicazione del credito nella dichiarazione e della compilazione dei relativi righi del modello Unico. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 75 c.p.c. e 2495, comma 2, c.c., sostenendo che il ricorso introduttivo era inammissibile perché proposto nel 2010 in nome della società, cancellata dal registro delle imprese nel 2001 e quindi priva di capacità processuale; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 30 e 38 del D.P.R. n. 633/1972, contestando la conclusione della CTR sul termine e sugli adempimenti necessari per la domanda di rimborso, in particolare sulla presentazione del quadro VR entro il termine biennale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che la società era stata cancellata nel 2001, prima dell’introduzione della lite, avvenuta nel 2010, e che il ricorso di primo grado era stato proposto esclusivamente in nome e per conto della società estinta, senza che i soci fossero indicati come parti o avessero azionato il credito quali successori. Pur riconoscendo che un credito sociale certo, già indicato in dichiarazione e non contestato, può essere fatto valere dai soci dopo la cancellazione, la Corte ha constatato che nel caso concreto ciò non era avvenuto. Il ricorso introduttivo era pertanto inammissibile per inesistenza del ricorrente e difetto originario di capacità processuale. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio; il secondo motivo, relativo al termine e agli adempimenti per il rimborso IVA, è rimasto assorbito. Spese compensate per l’intero giudizio, in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza; escluso il doppio contributo unificato in considerazione della qualità soggettiva dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva quindi la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 L. Fall., che qui non interessa); in conseguenza, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c., e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.

    La cancellazione determina l’estinzione della società e ne fa cessare la capacità processuale; se l’estinzione è anteriore all’avvio della causa, la società non può proporre il giudizio, mentre i soci possono agire in qualità di successori nei casi in cui siano titolari del diritto trasferito.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    L’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo motivo, si deve pertanto cassare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo inammissibile il ricorso iniziale proposto dalla società già cancellata, che era priva di legittimazione alla proposizione della lite.

    Quando la causa non poteva essere proposta per l’originaria inesistenza processuale del soggetto che ha agito, la Cassazione cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

  • art. 110 c.p.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva quindi la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 L. Fall., che qui non interessa); in conseguenza, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c., e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.

    A seguito dell’estinzione della società durante un giudizio, la prosecuzione o riassunzione può avvenire da o nei confronti dei soci, quali successori della società.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 12, comma 3

    Non v’è motivo per non affermare altrettanto nell’ipotesi in cui il soggetto estinto sia una società, ancorchè di persone, valendo anche per essa il medesimo rilievo per cui la norma (ossia l’art. 12, comma 3, cit.) non richiede l’attuale esistenza del contribuente al momento della formazione del ruolo a suo carico.

    La formazione del ruolo a carico di un contribuente non presuppone che questi sia ancora esistente al momento dell’iscrizione; il debito tributario può essere iscritto a ruolo nei confronti della società estinta e azionato nei confronti dei soci nei presupposti indicati dalla Corte.

Massime di principio

  • La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società e ne priva la capacità di stare in giudizio. Se la cancellazione è anteriore all’introduzione della causa, il ricorso proposto in nome della società estinta è inammissibile; il difetto originario è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
  • Dopo la cancellazione, i soci possono far valere i crediti sociali certi trasferiti loro in qualità di successori, ma devono agire in proprio: non è sufficiente che la domanda sia proposta esclusivamente in nome della società estinta.
  • I crediti incerti o illiquidi che richiedono un accertamento giudiziale non concluso, così come le mere pretese, non si trasferiscono ai soci secondo i principi richiamati dalla decisione; può invece essere azionato dai soci un credito già indicato in dichiarazione e non contestato dall’Ufficio, se essi sono effettivamente parti del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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