Sentenza n. 6171/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 01.06.2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata il 1° giugno 2020
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare. Nel corso del giudizio, il difensore ha dichiarato che non sussisteva più interesse alla decisione di merito, poiché il ricorrente era stato convocato dalla Prefettura di Roma per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e, il 23 luglio 2024, aveva ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il decreto di rigetto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che gli eventi sopravvenuti avevano eliminato l'interesse del ricorrente alla definizione del merito della controversia. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese processuali sono state compensate per giusti motivi. In ragione dell'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e dell'attività complessivamente prestata, comprensiva della fase cautelare, il Collegio ha liquidato al difensore del ricorrente euro 1.000,00, oltre IVA e CPA, a titolo di onorari, diritti e spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina il patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore.
art. 82, comma 1, D.P.R. 115/2002
“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”
La liquidazione deve rispettare i valori medi tariffari e tenere conto della natura dell'impegno professionale e dell'incidenza degli atti compiuti sulla posizione processuale dell'assistito.
art. 130 D.P.R. 115/2002
“Gli importi spettanti al difensore … sono ridotti della metà”
Nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà.
art. 4, comma 2, D.M. 140/2012
“Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione”
La liquidazione deve considerare valore, natura, complessità e urgenza della controversia e delle prestazioni svolte.
art. 9 D.M. 140/2012
“Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, …. si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della metà”
Per le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio occorre considerare l'incidenza concreta degli atti e, di regola, applicare la riduzione della metà.
art. 11, comma 1, D.M. 140/2012
“Il giudice può sempre diminuire ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete …”
Il giudice può ridurre ulteriormente il compenso in relazione alle circostanze concrete della prestazione.
art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
“Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”
La liquidazione del compenso deve essere effettuata considerando le caratteristiche dell'attività, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni del cliente, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di un diniego in materia di emersione dal lavoro irregolare, l'amministrazione convoca l'interessato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e gli rilascia il permesso di soggiorno, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sul diniego originariamente impugnato; il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito può essere dichiarata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. quando gli eventi successivi al ricorso eliminano l'utilità concreta che il ricorrente potrebbe ottenere dalla pronuncia.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso al difensore deve considerare l'attività concretamente svolta e la sua incidenza sulla posizione processuale dell'assistito, applicando le riduzioni previste dalla normativa e potendo determinare un importo forfettario congruo anche per l'attività cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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