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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06957/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero, ritenendo che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di foglio di via obbligatorio e che il motivo di ricorso si fondasse su un indirizzo ermeneutico non più attuale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il pubblico ministero ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale di Vasto del 9 maggio 2025, contestando la decisione che aveva escluso la configurabilità del reato per il quale l'imputato era stato giudicato. Dalla motivazione emerge che il tema centrale riguardava un provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso senza il previo accertamento del luogo di residenza del destinatario e, quindi, senza l'ordine di rimpatrio. Il ricorrente ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ritenuto superato; la Corte ha rilevato invece che il giudice di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui tali prescrizioni sono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione della misura, con conseguente illegittimità del provvedimento e insussistenza del reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    "il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159"

    la Corte richiama la norma incriminatrice come disposizione la cui applicazione presuppone la legittimità del foglio di via obbligatorio; se mancano i presupposti essenziali del provvedimento, il reato non sussiste.

Massime di principio

  • In tema di violazione del foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di rientro nel luogo di residenza e di divieto di ritorno nel comune oggetto dell'allontanamento costituiscono requisiti essenziali e inscindibili per la validità del provvedimento.
  • Il mancato accertamento del luogo di residenza del destinatario della misura, con conseguente omissione dell'ordine di rimpatrio, rende illegittimo il foglio di via obbligatorio.
  • L'illegittimità del provvedimento di prevenzione è sindacabile dal giudice penale e comporta l'insussistenza del reato contestato per violazione della misura.
  • È inammissibile il ricorso che si fondi su un orientamento giurisprudenziale superato quando la decisione impugnata abbia applicato il principio di diritto ormai consolidato e contrario alla tesi del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza speciale
RamiMisure di prevenzione

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