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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16279/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li ha ritenuti responsabili di lesioni lievi nei confronti di Filippo Montalto e ha applicato la sospensione condizionale della pena. Le doglianze principali sono: 1) violazione dell'art. 582 c.p. e vizi di motivazione per mancata individuazione della specifica condotta materiale di ciascun imputato in concorso; 2) difetto di riconoscimento della scriminante della legittima difesa e/o dell'eccesso colposo (artt. 52 e 55 c.p.), in relazione all'aggressione iniziale subita da Maniscalco; 3) esclusione della procedibilità ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; 4) rifiuto di riconoscere l'attenuante della provocazione (art. 62, n.2) c.p.) e doglianze sulla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili/infondati i ricorsi e li ha rigettati. Ha confermato le valutazioni di merito sulla attendibilità della persona offesa e sul ruolo concorsuale degli imputati, richiamando il principio che l'aggressione collettiva rende ciascun concorrente responsabile del complesso delle lesioni riportate dalla vittima. Ha escluso la legittima difesa e l'eccesso colposo per difetto del requisito di proporzionalità della reazione, considerata eccessiva rispetto all'offesa. Ha ritenuto generiche le censure relative all'art. 34 d.lgs. 274/2000 e ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. nei procedimenti di competenza del giudice di pace (richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite). Ha infine rigettato le doglianze sulla provocazione e sulla pena, confermando la condanna alla multa e la sospensione condizionale della pena come statuita in appello; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, DL 28/10/2020, n.137

    norma procedurale che disciplina la possibilità di requisitoria scritta e la richiesta di discussione orale; qui la Procura ha presentato requisitoria scritta e le parti non hanno chiesto discussione orale

  • art. 582 cod. pen.

    richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito e ha sottolineato che, in caso di aggressione collettiva, la responsabilità concorrente può essere ricostruita anche senza individuare per ciascun correi ogni singola azione materiale

  • art. 52 cod. pen.

    definisce la scriminante della legittima difesa; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto mancasse il requisito della proporzionalità della difesa rispetto all'offesa

  • art. 55 cod. pen.

    regola l'eccesso colposo nella legittima difesa; la Corte ha escluso l'eccesso colposo perché manca la scriminante della legittima difesa e quindi non sussistono i presupposti per qualificare la reazione come eccessiva in termini di errore

  • d.lgs. n. 274 del 2000, art. 34

    art. 34 d.lgs. n. 274/2000

    norma procedurale richiamata dai ricorrenti in relazione alla procedibilita'; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non ha rilevato la mancata opposizione della persona offesa, per cui la censura è infondata

  • art. 131-bis cod. pen.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui tale causa non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace

  • art. 62, primo comma, n. 2) cod. pen.

    art. 62, comma 1, n. 2) c.p.

    attenuante della provocazione: la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non ha riconosciuto l'attenuante, valutando che i presupposti oggettivi e valutativi non risultavano integri nel caso concreto

Massime di principio

  • In caso di aggressione collettiva, la responsabilità dei singoli è valutata anche rispetto al complesso delle lesioni subite dalla vittima quando sussista consapevolezza e convergenza nella condotta, per cui non è sempre necessario individuare quale specifico atto materiale abbia recato ciascuna lesione
  • La legittima difesa richiede la sussistenza dei requisiti di necessità e proporzionalità: la mera provocazione o il fatto di essere stati avvicinati non giustificano reazioni sproporzionate (calci e pugni ripetuti), che escludono la scriminante e l'eventuale eccesso colposo
  • Le censure in Cassazione devono svolgere una critica specifica e puntuale delle valutazioni di merito; deduzioni generiche o rilievi non puntualmente circostanziati risultano inammissibili o infondati
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile ai reati di competenza del giudice di pace in base alla giurisprudenza delle Sezioni Unite
  • L'attenuante della provocazione richiede accertamenti specifici sull'ingiustizia oggettiva della condotta della vittima e sulla reazione valutata nel contesto; pretese generiche di provocazione difficilmente ottengono accoglimento
  • Per chiedere l'esclusione della procedibilità ex d.lgs. n. 274/2000 occorre documentare la mancata opposizione della persona offesa e i requisiti procedurali; affermazioni vaghe non bastano

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