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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21950/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che rigettava la richiesta di revoca della confisca e distruzione di migliaia di capi di abbigliamento sequestrati e ritenuti contraffatti recanti i marchi Disney, Vogue e Doraemon. Il ricorrente ha sostenuto di essere in possesso di fatture e documenti fiscali attestanti l'acquisto regolare dei beni, ha contestato l'assenza di accertamenti tecnici che attestassero la contraffazione (la polizia giudiziaria si era limitata a ricerche internet) e ha fatto presente che i capi non rientrerebbero nelle linee produttive delle ditte titolari dei marchi, per cui non avrebbero potuto trarre in inganno il consumatore. Ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 240 e l'illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'archiviazione del procedimento non fosse motivata dall'assenza di contraffazione, ma dalla valutazione che la merce fosse collocata in modo da non trarre in inganno il consumatore; nondimeno la confisca è legittima e obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 240 c.p.p. e dall'art. 474-bis c.p. essendo stata comunque accertata la materiale ricorrenza degli elementi del reato di cui all'art. 474 c.p. Il Giudice ha quindi confermato la confisca e la distruzione dei beni, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.p. (comma 2)

    La confisca, in assenza di condanna, può essere disposta solo quando sia obbligatoriamente prevista dall'art. 240 c.p.p. o da altre disposizioni speciali; nel caso di reati di contraffazione la confisca obbligatoria trova applicazione anche se il procedimento si conclude con archiviazione per ragioni che non incidono sulla materialità del fatto

  • art. 474 c.p.

    Individua il reato di contraffazione in materia di marchi; la Corte rileva che, nella fattispecie, sono stati accertati gli elementi materiali del reato ai fini dell'adozione dei provvedimenti ablativi

  • art. 474-bis c.p.

    Prevede disposizioni speciali in tema di confisca per i reati commessi usurpando titoli di proprietà industriale; la Corte lo richiama per motivare l'obbligatorietà della confisca anche dopo archiviazione

  • art. 517-ter c.p.

    Richiami normativi connessi alla disciplina della tutela dei marchi e al regime ablativo dei beni usati per la commercializzazione di prodotti contraffatti; la giurisprudenza collegata ammette la confisca anche quando i beni non siano 'tecnicamente' contraffatti ma distribuiti da soggetti privi di legittimazione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per spese e il pagamento di somme alla cassa delle ammende quando il ricorso sia inammissibile per cause dipendenti da colpa del ricorrente; qui è stata applicata per liquidare euro 3.000

Massime di principio

  • La confisca dei beni può essere ordinata anche in assenza di condanna quando una norma speciale (es. disciplina in materia di contraffazione) la prevede come obbligatoria; l'archiviazione del procedimento non esclude automaticamente l'applicabilità di tale confisca.
  • L'archiviazione motivata con la non idoneità della collocazione commerciale a trarre in inganno il consumatore non equivale a una esclusione della contraffazione: la valutazione sulla natura dei beni può essere distinta dalla valutazione sul rischio di inganno e ciò può giustificare misure ablative preventive.
  • La mera produzione di fatture o documenti di acquisto non è di per sé sufficiente a escludere la contraffazione né a impedire la confisca, soprattutto se vi sono elementi (es. marchi su prodotti non compatibili con le linee ufficiali) che avvalorano l'ipotesi di contraffazione o di distribuzione illecita.
  • Non è necessario che esista una consulenza tecnica definitiva sulla falsità del bene per adottare provvedimenti ablativi se gli elementi di fatto raccolti consentono di ritenere sussistenti gli elementi materiali del reato e la finalità di impedirne la messa in commercio.
  • Chi impugna un provvedimento ablativo dopo archiviazione dovrebbe focalizzare le proprie doglianze su vizi procedurali o su specifiche evidenze che escludano la sussistenza degli elementi materiali del reato; argomentazioni generiche sulla regolarità fiscale o sulla legittimità dell'acquisto hanno efficacia limitata.
  • L'accesso al rimedio cautelare o impugnativo comporta rischi economici: in presenza di ricorsi manifestamente infondati la parte può essere condannata anche al versamento di somme a titolo di ammenda, oltre alle spese processuali.

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