Sentenza del 22/05/2016 n. 13777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia della ricorrente, rilevando l'accettazione del Comune resistente. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte, quindi, non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso né ha modificato gli avvisi ICI o le precedenti decisioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva ritenuto legittimi, nei limiti già stabiliti dal primo giudice, gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003-2007. Gli avvisi riguardavano impianti di aerogenerazione installati in un parco eolico, inizialmente non accatastati e successivamente accatastati nel marzo 2008 mediante procedura Docfa in categoria catastale D/1, relativa agli opifici. Prima dell'udienza, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso. Il Comune ha accettato la rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando il resistente la accetta o comunque non vi si oppone nei casi previsti, può determinare l'estinzione del processo senza una decisione sul merito.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di legittimità dell'atto impugnato: la Corte non decide se l'accertamento tributario sia corretto, ma prende atto della cessazione dell'interesse alla causa.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando le parti concordano sulla rinuncia o quando ricorrono specifiche ragioni valutate dal giudice; in tal caso ciascuna parte sostiene le proprie spese.
- Se il contribuente rinuncia al ricorso per cassazione, resta normalmente ferma la decisione impugnata, salvo ulteriori strumenti o procedimenti ancora esperibili.
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