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Sentenza

Sentenza del 23/05/2016 n. 232 - Comm. Trib. Prov. Chieti

TRIBUTI LOCALI — TOSAP, TARSU, TARES — Consorzio ATI — Legittimazione passiva —Omessa impugnazione dell'avviso di accertamento da parte di una impresa consorziata — Estensione degli effetti favorevoli delle sentenze definitive a carico delle altre ditte consorziate — Legittimità — Ingiunzione di pagamento al responsabile solidale non impugnante — Opposizione — Fondatezza — Superamento dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento di TOSAP, TARSU e TARES relative agli anni 2011, 2012 e 2013, per complessivi 722.012,43 euro. Ha dedotto, in via principale, il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che all’interno dell’ATI l’attività rilevante ai fini dell’imposizione fiscale spettasse a un’altra consorziata, E. Ha inoltre sostenuto l’assenza del presupposto impositivo, poiché la disponibilità delle aree sarebbe rimasta al Comune e al consorzio sarebbe stata affidata soltanto la gestione del servizio. Infine, ha invocato l’estensione degli effetti favorevoli di precedenti sentenze definitive, emesse in favore di altre consorziate sulle medesime questioni e annualità, pur non avendo essa impugnato l’originario avviso di accertamento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e l’ingiunzione di pagamento è stata annullata. La Commissione ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente, ritenendo che la società, pur non avendo impugnato l’avviso di accertamento, potesse opporsi alla successiva ingiunzione facendo valere l’effetto favorevole del giudicato formatosi nei confronti delle coobbligate solidali. Le precedenti sentenze erano divenute definitive e avevano escluso in radice i presupposti dell’imposizione, per ragioni oggettive e non personali. Le spese di giudizio sono state compensate; è stata inoltre esclusa la responsabilità per lite temeraria per mancanza di prova del danno.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 1, codice civile

    Il giudicato formatosi nei confronti di un condebitore solidale non fa stato nei confronti degli altri condebitori.

    La sentenza resa nei confronti di un coobbligato non produce automaticamente effetti vincolanti verso gli altri coobbligati.

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    Il debitore può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei condebitori, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore.

    Il coobbligato rimasto estraneo al giudizio può invocare il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, purché la decisione riguardi ragioni oggettive comuni e non motivi personali.

  • Art. 19, D.Lgs. 546/1992

    Disciplina gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario.

    La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento normalmente ne determina la definitività e impedisce di contestarne successivamente il merito; tuttavia, nel caso esaminato, tale preclusione è stata superata mediante l’eccezione sostanziale fondata sul giudicato favorevole formatosi nei confronti dei coobbligati solidali.

  • Art. 96, codice di procedura civile

    Disciplina la responsabilità aggravata per lite temeraria.

    La domanda risarcitoria è stata respinta per assenza di prova del danno e dei relativi presupposti.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 10217/2016

    Il giudicato favorevole produce effetti positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio.

    L’annullamento dell’avviso per ragioni oggettive comuni può essere fatto valere dal coobbligato non impugnante per paralizzare la pretesa tributaria nei suoi confronti.

Massime di principio

  • In presenza di obbligazione tributaria solidale, il giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato può essere invocato anche dagli altri coobbligati rimasti estranei al processo, se la decisione riguarda l’insussistenza oggettiva del presupposto d’imposta.
  • L’estensione degli effetti favorevoli non opera quando la sentenza è fondata su motivi personali del contribuente che ha impugnato, come vizi individuali, decadenze o circostanze proprie della sua posizione.
  • La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento non impedisce necessariamente di opporsi alla successiva ingiunzione quando si fa valere, come eccezione sostanziale, un giudicato favorevole relativo alla medesima pretesa e alle stesse ragioni oggettive.
  • È essenziale dimostrare che le sentenze richiamate siano definitive, riguardino le stesse annualità e abbiano deciso questioni di fatto e di diritto comuni alla posizione del soggetto non impugnante.
  • Il principio mira a evitare contrasti nell’imposizione fiscale e decisioni incompatibili tra coobbligati solidali, soprattutto quando l’ente impositore abbia prestato acquiescenza alle sentenze favorevoli.

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