Sentenza del 23/05/2016 n. 692 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Relata di notifica - Notifica a mezzo a.r. - Soggetti abilitati alla notifica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica del fermo amministrativo, rilevando la mancata apposizione della relata di notifica sull’originale e, presumibilmente, l’assenza di indicazioni idonee a identificare il soggetto notificatore o a dimostrarne l’abilitazione. La contestazione si fondava sull’asserita necessità di verificare la qualifica del soggetto che aveva eseguito la notificazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata relata sull’originale non determina l’invalidità della notificazione quando il contribuente non nega di aver ricevuto il provvedimento e propone tempestiva opposizione, poiché tali condotte dimostrano la conoscenza dell’atto e ne sanano l’eventuale vizio. Inoltre, nella notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’Agente della Riscossione può procedere direttamente avvalendosi di Poste Italiane S.p.A.; non è quindi necessario verificare la qualifica del soggetto speditore attraverso la relata, né che tale soggetto sia identificabile nei relativi dati anagrafici.
Massime di principio
- La conoscenza effettiva dell’atto e la tempestiva opposizione possono sanare i vizi formali della notificazione, inclusa la mancata relata sull’originale, purché non sia contestata la ricezione dell’atto.
- La notificazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dell’Agente della Riscossione può essere eseguita direttamente dall’Agente, tramite Poste Italiane, senza necessità di un ufficiale notificatore o di un soggetto munito di specifica abilitazione alla notifica.
- La categoria dei soggetti abilitati alla notificazione non deve essere confusa con la semplice spedizione postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- In una controversia sulla notifica, occorre distinguere tra inesistenza della notificazione e mere irregolarità formali: queste ultime possono risultare sanate dal raggiungimento dello scopo, cioè dalla conoscenza dell’atto e dalla possibilità di difendersi.
- La tempestiva impugnazione dell’atto può rendere difficile sostenere che la notifica sia stata totalmente inesistente o che abbia impedito la difesa del destinatario.
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