Sentenza del 23/05/2016 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Accertamento analitico - induttivo - Ammissibilità - Condizioni - Inattendibilità della contabilità - Presunta evasione d'imposta - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'accertamento analitico-induttivo deve ritenersi sostanzialmente regolare e legittimo quando l'Amministrazione dimostri l'inattendibilità della contabilità mediante discordanze e gravi inesattezze. Non è sufficiente una mera irregolarità isolata o di modesta entità: le anomalie devono essere complessivamente idonee a rendere inattendibili le scritture contabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento analitico-induttivo fondato sull'art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973. L'accertamento è ammissibile quando la contabilità del contribuente risulti complessivamente inattendibile a causa di omissioni, false o inesatte indicazioni e irregolarità formali gravi, numerose e ripetute, tali da privarla delle garanzie proprie di una contabilità sistematica e da far presumere l'esistenza di ricavi o imposte non dichiarati.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
In particolare, lettera d)
La norma consente l'accertamento analitico-induttivo quando le omissioni, le false o inesatte indicazioni e le irregolarità formali delle scritture contabili siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento analitico-induttivo quando dimostra, con elementi concreti, che la contabilità non è affidabile nel suo complesso.
- Le irregolarità contabili devono essere gravi, numerose e ripetute; una singola violazione formale o un'anomalia marginale, di regola, non è sufficiente.
- La presunzione di evasione deve derivare da discordanze e inesattezze specificamente individuate, non da una valutazione generica o astratta.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che le anomalie sono isolate, meramente formali o comunque non idonee a compromettere l'attendibilità complessiva della contabilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 mag 2016Sentenza del 23/05/2016 n. 215 - Comm. Trib. Prov. Pisa
- Sentenza · 23 mag 2016Sentenza del 23/05/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 23 mag 2016Sentenza del 23/05/2016 n. 282 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 23 mag 2016Sentenza del 23/05/2016 n. 285 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 23 mag 2016Sentenza del 23/05/2016 n. 329 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 23 mag 2016Sentenza del 23/05/2016 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Varese
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →