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Sentenza

Sentenza del 23/05/2016 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Accertamento analitico - induttivo - Ammissibilità - Condizioni - Inattendibilità della contabilità - Presunta evasione d'imposta - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che l'accertamento analitico-induttivo deve ritenersi sostanzialmente regolare e legittimo quando l'Amministrazione dimostri l'inattendibilità della contabilità mediante discordanze e gravi inesattezze. Non è sufficiente una mera irregolarità isolata o di modesta entità: le anomalie devono essere complessivamente idonee a rendere inattendibili le scritture contabili.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un accertamento analitico-induttivo fondato sull'art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973. L'accertamento è ammissibile quando la contabilità del contribuente risulti complessivamente inattendibile a causa di omissioni, false o inesatte indicazioni e irregolarità formali gravi, numerose e ripetute, tali da privarla delle garanzie proprie di una contabilità sistematica e da far presumere l'esistenza di ricavi o imposte non dichiarati.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    In particolare, lettera d)

    La norma consente l'accertamento analitico-induttivo quando le omissioni, le false o inesatte indicazioni e le irregolarità formali delle scritture contabili siano così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può ricorrere all'accertamento analitico-induttivo quando dimostra, con elementi concreti, che la contabilità non è affidabile nel suo complesso.
  • Le irregolarità contabili devono essere gravi, numerose e ripetute; una singola violazione formale o un'anomalia marginale, di regola, non è sufficiente.
  • La presunzione di evasione deve derivare da discordanze e inesattezze specificamente individuate, non da una valutazione generica o astratta.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando che le anomalie sono isolate, meramente formali o comunque non idonee a compromettere l'attendibilità complessiva della contabilità.

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