Sentenza del 19/01/2018 n. 1307 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria deducendo, principalmente, la nullità della decisione per motivazione apparente e insufficiente. La Ctr aveva affermato in modo sostanzialmente apodittico che l'appello era infondato, limitandosi a condividere il metodo dell'Ufficio basato sul ricarico medio ponderato per determinare maggiori ricavi. La contribuente aveva inoltre contestato l'omessa pronuncia su alcune censure, la violazione del giudicato interno formatosi sulla misura del reddito ai fini Ires e l'illegittimità dell'estensione della rettifica ai fini Irap e Iva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo apparente e quindi invalida la motivazione della sentenza d'appello: la Ctr aveva ripetuto formule generiche senza spiegare adeguatamente le ragioni della decisione e aveva condiviso immotivatamente la sentenza di primo grado, che sul metodo induttivo aveva invece espresso una valutazione opposta. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, comprensibile e idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; una motivazione meramente apparente determina la nullità della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione quando la sentenza è affetta da nullità processuali, tra cui la violazione dell'obbligo di motivazione.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte dalle parti; l'omessa pronuncia può costituire motivo di ricorso.
Art. 324 c.p.c.
Disciplina il giudicato formale. Nel caso concreto è stato invocato per sostenere che, non essendo stato impugnato dall'Ufficio il capo relativo alla misura del reddito ai fini Ires, su tale punto si fosse formato un giudicato interno.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39
Disciplina i metodi di accertamento dei redditi d'impresa, compreso l'accertamento induttivo, che deve essere fondato su elementi e presunzioni idonei secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Prevede le modalità di rettifica e accertamento dell'Iva; l'utilizzo di ricostruzioni induttive richiede un adeguato supporto probatorio e una motivazione specifica.
Art. 2727 c.c.
Definisce le presunzioni come le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato; la ricostruzione induttiva dei ricavi deve quindi partire da fatti concretamente dimostrati.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25
È stato richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile Irap e alla contestata estensione della rettifica dei ricavi a tale imposta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Disciplina il ricorso per cassazione nel processo tributario, collegandolo ai motivi previsti dall'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria non può limitarsi a formule generiche come 'appello infondato': deve spiegare in modo concreto le ragioni per cui accoglie o respinge le censure del contribuente.
- È viziata da motivazione apparente la decisione che richiama integralmente la sentenza di primo grado senza confrontarsi con le sue effettive argomentazioni, soprattutto quando sul punto decisivo i due giudici hanno espresso valutazioni diverse.
- L'accertamento induttivo basato su percentuali di ricarico deve poggiare su dati rappresentativi, criteri verificabili e presunzioni adeguatamente motivate; il semplice riferimento a un 'ricarico medio ponderato' non è sufficiente se non viene illustrato il metodo di calcolo e la sua attendibilità.
- Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le contestazioni rilevanti, comprese quelle riguardanti la motivazione dell'avviso, l'applicazione di aliquote Iva agevolate e l'eventuale formazione di un giudicato interno.
- Se una parte non impugna uno specifico capo della sentenza, quel capo può diventare definitivo e non può essere successivamente modificato d'ufficio dal giudice d'appello, salvo i limiti previsti dalla legge.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente la vittoria definitiva al contribuente: elimina la sentenza viziata e impone un nuovo esame nel merito da parte del giudice di rinvio.
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