Ordinanza n. 346/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di rigetto del visto d’ingresso per motivi di studio, Prot. n. 304 del 18 settembre 2025, notificato in data 24 settembre 2025, emanato dal Consolato d’Italia a Lagos (doc.2); - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto formulando incidentalmente domanda di istanza di revoca in autotutela e contestuale istanza cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha ordinato alla sede diplomatica di procedere all’immediato riesame della domanda di visto, previo colloquio con il richiedente, alla luce delle deduzioni formulate nel ricorso. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato d’Italia a Lagos
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di rigetto del visto d’ingresso per motivi di studio, notificato il 24 settembre 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Ha inoltre formulato incidentalmente un’istanza di revoca in autotutela e chiesto il riesame della domanda. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma richiama le puntuali deduzioni contenute nell’atto introduttivo e dispone che il riesame avvenga previo colloquio con l’istante.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare collegiale; il giudice ha adottato una misura interlocutoria di riesame dell’istanza di visto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il riesame immediato dell’istanza, anche previo colloquio con l’interessato, quando le deduzioni contenute nel ricorso evidenzino la necessità di una nuova valutazione amministrativa.
- Il riesame cautelare deve essere svolto dall’amministrazione alla luce delle puntuali deduzioni prospettate dal ricorrente e non si esaurisce in una rinnovazione meramente formale della precedente decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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