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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13249 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'intimazione di pagamento relativa a sanzioni per l'omesso versamento, nel 1999, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e per l'omessa presentazione del modello 770. Deduceva l'inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni e della cartella di pagamento, disconoscendo la propria sottoscrizione e sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita da un ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c., anziché da un messo dell'amministrazione o del concessionario. Eccepiva inoltre la decadenza dell'Amministrazione, il difetto di legittimazione passiva, l'insussistenza della violazione e l'erronea applicazione delle sanzioni. In cassazione denunciava la violazione delle norme sulle notificazioni degli atti tributari e della disciplina di impugnazione degli atti della riscossione. Tuttavia, il quesito di diritto formulato ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. era stato ritenuto astratto, generico e non riferito adeguatamente alla concreta decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, senza esaminare nel merito le contestazioni sulle notifiche e sulle sanzioni. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate, relativo alla presunta inammissibilità dell'appello per difetto di sottoscrizione, è stato dichiarato assorbito. M.E. è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate e in 6.000 euro in favore di Equitalia Sardegna, oltre 200 euro per esborsi in favore di quest'ultima e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i motivi fondati sull'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., era necessario formulare uno specifico quesito di diritto.

    Il quesito doveva sintetizzare i fatti rilevanti, indicare la regola applicata dal giudice di merito e prospettare la diversa regola ritenuta corretta, così da consentire alla Corte di enunciare una regola generale applicabile anche ad altri casi. Un quesito astratto, generico o meramente assertivo comportava l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 137 e seguenti c.p.c.

    Disciplinano le notificazioni degli atti processuali tramite ufficiale giudiziario. Il ricorrente ne invocava l'applicazione esclusiva alle notifiche degli atti tributari e degli atti della riscossione, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    La cartella di pagamento conseguente a un atto precedente divenuto definitivo può essere impugnata, in linea generale, soltanto per vizi propri, salvo che il contribuente dimostri di non aver avuto legale conoscenza dell'atto presupposto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53

    Prevedono requisiti formali per il ricorso e l'appello tributario, compresa la sottoscrizione del difensore. La relativa questione è rimasta assorbita, poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 45

    È stato richiamato dalla CTR in relazione alla notifica della cartella eseguita tramite il messo notificatore del concessionario della riscossione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento; la sua applicazione era contestata dal ricorrente, ma la Corte di cassazione non ha deciso la questione sostanziale per l'inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16

    Riguarda il procedimento di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie. Anche le censure relative a tale disciplina non sono state esaminate nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre in termini generali le contestazioni già svolte nei gradi di merito: ogni motivo deve indicare con precisione la norma violata, l'errore concreto della sentenza e la regola giuridica alternativa richiesta.
  • Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto, un quesito astratto o formulato come mera richiesta di affermare un principio generale non consente l'esame del ricorso e determina l'inammissibilità.
  • La mancata impugnazione tempestiva di una cartella validamente notificata può rendere definitivo l'atto presupposto; in tal caso, una successiva intimazione di pagamento è normalmente contestabile soltanto per vizi propri.
  • La contestazione della notifica di un atto presupposto deve essere formulata e provata tempestivamente. Se il giudice ritiene valida la notifica della cartella e quest'ultima non viene impugnata, le eccezioni relative all'atto precedente possono non essere più esaminabili.
  • Nel valutare una controversia analoga occorre distinguere tra inesistenza della notificazione, nullità sanabile e semplice irregolarità, nonché verificare quale soggetto fosse legittimato a eseguire la notifica secondo la disciplina vigente all'epoca.
  • La Corte di cassazione può arrestarsi a una questione processuale, come l'inammissibilità del motivo, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle contestazioni sostanziali riguardanti sanzioni, responsabilità del rappresentante o validità delle notifiche.

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