Sentenza del 26/06/2015 n. 13249 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'intimazione di pagamento relativa a sanzioni per l'omesso versamento, nel 1999, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti e per l'omessa presentazione del modello 770. Deduceva l'inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni e della cartella di pagamento, disconoscendo la propria sottoscrizione e sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita da un ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e seguenti c.p.c., anziché da un messo dell'amministrazione o del concessionario. Eccepiva inoltre la decadenza dell'Amministrazione, il difetto di legittimazione passiva, l'insussistenza della violazione e l'erronea applicazione delle sanzioni. In cassazione denunciava la violazione delle norme sulle notificazioni degli atti tributari e della disciplina di impugnazione degli atti della riscossione. Tuttavia, il quesito di diritto formulato ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. era stato ritenuto astratto, generico e non riferito adeguatamente alla concreta decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, senza esaminare nel merito le contestazioni sulle notifiche e sulle sanzioni. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle Entrate, relativo alla presunta inammissibilità dell'appello per difetto di sottoscrizione, è stato dichiarato assorbito. M.E. è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate e in 6.000 euro in favore di Equitalia Sardegna, oltre 200 euro per esborsi in favore di quest'ultima e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Per i motivi fondati sull'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., era necessario formulare uno specifico quesito di diritto.
Il quesito doveva sintetizzare i fatti rilevanti, indicare la regola applicata dal giudice di merito e prospettare la diversa regola ritenuta corretta, così da consentire alla Corte di enunciare una regola generale applicabile anche ad altri casi. Un quesito astratto, generico o meramente assertivo comportava l'inammissibilità del ricorso.
Art. 137 e seguenti c.p.c.
Disciplinano le notificazioni degli atti processuali tramite ufficiale giudiziario. Il ricorrente ne invocava l'applicazione esclusiva alle notifiche degli atti tributari e degli atti della riscossione, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale questione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
La cartella di pagamento conseguente a un atto precedente divenuto definitivo può essere impugnata, in linea generale, soltanto per vizi propri, salvo che il contribuente dimostri di non aver avuto legale conoscenza dell'atto presupposto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53
Prevedono requisiti formali per il ricorso e l'appello tributario, compresa la sottoscrizione del difensore. La relativa questione è rimasta assorbita, poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 45
È stato richiamato dalla CTR in relazione alla notifica della cartella eseguita tramite il messo notificatore del concessionario della riscossione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento; la sua applicazione era contestata dal ricorrente, ma la Corte di cassazione non ha deciso la questione sostanziale per l'inammissibilità del motivo.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16
Riguarda il procedimento di contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie. Anche le censure relative a tale disciplina non sono state esaminate nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre in termini generali le contestazioni già svolte nei gradi di merito: ogni motivo deve indicare con precisione la norma violata, l'errore concreto della sentenza e la regola giuridica alternativa richiesta.
- Quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto, un quesito astratto o formulato come mera richiesta di affermare un principio generale non consente l'esame del ricorso e determina l'inammissibilità.
- La mancata impugnazione tempestiva di una cartella validamente notificata può rendere definitivo l'atto presupposto; in tal caso, una successiva intimazione di pagamento è normalmente contestabile soltanto per vizi propri.
- La contestazione della notifica di un atto presupposto deve essere formulata e provata tempestivamente. Se il giudice ritiene valida la notifica della cartella e quest'ultima non viene impugnata, le eccezioni relative all'atto precedente possono non essere più esaminabili.
- Nel valutare una controversia analoga occorre distinguere tra inesistenza della notificazione, nullità sanabile e semplice irregolarità, nonché verificare quale soggetto fosse legittimato a eseguire la notifica secondo la disciplina vigente all'epoca.
- La Corte di cassazione può arrestarsi a una questione processuale, come l'inammissibilità del motivo, senza pronunciarsi sulla fondatezza delle contestazioni sostanziali riguardanti sanzioni, responsabilità del rappresentante o validità delle notifiche.
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