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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12492/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Roma, la quale aveva ritenuto che la modifica normativa intervenuta con l'art. 180, comma 3, del d.l. 34/2020 (conv. L. 77/2020) avesse spostato la fattispecie dell'omesso versamento del contributo/imposta di soggiorno nell'alveo dell'illecito amministrativo, comportando l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. e l'impossibilità di configurare il reato di peculato per fatti commessi anteriormente alla novella. La Procura sostiene invece che la modifica non ha depenalizzato le condotte pregresse e che l'operatore alberghiero, in quanto responsabile della riscossione, poteva essere qualificato come incaricato di pubblico servizio e quindi punito per peculato ex art. 314 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Procura, annullando la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma e rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma (art. 569, comma 4, c.p.p.). La Corte ha ritenuto che la novella del 2020 abbia modificato il regime extrapenale e la qualifica giuridica del gestore (introducendo il ruolo di responsabile d'imposta), ma non abbia operato una "abolitio criminis" rispetto alle condotte di appropriazione commesse anteriormente alla sua entrata in vigore. Pertanto è rimasta integra la rilevanza penale delle condotte pre-novella e la struttura del reato di peculato (art. 314 c.p.) e la qualifica pubblicistica richiesta per la punibilità non è stata eliminata retroattivamente. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del principio di specialità della legge sulle sanzioni amministrative (art. 9 L. 689/91) per i fatti anteriori, in mancanza dell'identità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Norma del delitto di peculato. La Corte ha confermato che la struttura del reato resta applicabile alle appropriazioni di somme riscosse dall'albergatore anteriori alla novella del 2020 quando sussiste la qualifica soggettiva pubblicistica (incaricato di pubblico servizio/ agente contabile).

  • art. 4 d.lgs. 23/2011

    Disciplina dell'imposta di soggiorno; originariamente prevedeva che il soggetto passivo fosse l'ospite, mentre i gestori potevano essere gravati da oneri strumentali di riscossione tramite regolamenti comunali.

  • art. 180, comma 3, d.l. 34/2020 (convertito L. 77/2020)

    Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno ... con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. ... Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    Ha trasformato il ruolo del gestore in "responsabile d'imposta" con sanzioni amministrative per omissioni future; la Corte ha ritenuto che tale intervento sia di natura extrapenale e non abbia eliminato, retroattivamente, la rilevanza penale delle appropriazioni compiute prima della novella.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal Tribunale per assolvere in quanto il fatto non sarebbe più previsto come reato in base alla novella; la Corte di cassazione ha ritenuto tale applicazione errata in relazione ai fatti anteriori alla modifica normativa.

  • art. 2, comma 2, cod. pen.

    Richiamato nel ricorso della Procura come parametro di corretta applicazione della legge penale; la Corte conferma che la modifica extrapenale non produce effetto di depenalizzazione retroattiva delle condotte anteriori.

  • art. 9 legge 24 novembre 1981 n. 689

    Principio di specialità tra sanzione amministrativa e fattispecie penale. La Corte ha escluso l'applicazione di tale principio per i fatti anteriori alla novella in mancanza dell'identità del fatto e della specialità della norma amministrativa rispetto alla fattispecie penale.

  • art. 358 cod. pen.

    Norma sulla qualifica pubblicistica (incaricato di pubblico servizio/agente contabile). La Corte ha ritenuto che, per i fatti anteriori, potesse mantenersi la qualifica pubblicistica necessaria per la configurazione del peculato.

  • decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 13)

    Prevede sanzioni amministrative per omesso, ritardato o parziale versamento di tributi; citato come regime sanzionatorio introdotto per il responsabile d'imposta dalla novella 2020, ma non idoneo a escludere retroattivamente la responsabilità penale per appropriazioni pregresse.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Dispone l'annullamento con rinvio alle sezioni competenti; utilizzato dalla Corte per rinviare la causa alla Corte d'appello di Roma.

  • d.lgs. nn. 471 e 472 del 1997

    Riferite nella sentenza impugnata come fonte di sanzioni amministrative previste nei regolamenti comunali; la Corte osserva che tali sanzioni amministrative non comportano automaticamente la soppressione della rilevanza penale per fatti anteriori.

Massime di principio

  • La modifica normativa che attribuisce al privato un ruolo di "responsabile d'imposta" e prevede sanzioni amministrative non depenalizza automaticamente e retroattivamente condotte penalmente rilevanti commesse anteriormente alla novella; occorre distinguere tra modifica extrapenale e abolizione del reato.
  • Se l'elemento soggettivo e la qualifica pubblicistica richiesti per il delitto (es. incaricato di pubblico servizio o agente contabile) risultavano acquisiti con riferimento a fatti anteriori alla riforma, le condotte di appropriazione possono essere punite ai sensi del codice penale (peculato, art. 314 c.p.).
  • Il principio di specialità tra sanzione amministrativa e sanzione penale (art. 9 L. 689/91) si applica solo quando sussiste identità del fatto e la norma amministrativa sia effettivamente speciale rispetto alla fattispecie penale; in assenza di tali presupposti non opera l'assorbimento dell'illecito penale.
  • La mera introduzione di un regime sanzionatorio amministrativo per condotte future non equivale a norma interpretativa o ad abolizione della fattispecie penale preesistente; in caso di successione di norme è necessario applicare i criteri di diritto intertemporale consolidati (criterio strutturale).
  • Nei casi di riscossione per conto di un ente pubblico, la concreta attribuzione di disponibilità delle somme al pubblico ente al momento dell'incasso è elemento centrale per la configurazione dell'appropriazione patrimoniale perseguibile penalmente.

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