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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14240/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio eseguito nei suoi confronti. Il ricorrente, oltre a essere sindaco del Comune di Trinitapoli (sciolto con decreto presidenziale), è avvocato; deduceva violazione dell'art. 103 cod. proc. pen. per mancata comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per l'assistenza di un delegato del Presidente, per assenza del decreto autorizzativo del giudice e per mancata esecuzione personale della perquisizione da parte del pubblico ministero. Denunciava inoltre carenze nella prova della comunicazione all'Ordine e sosteneva che la documentazione sequestrata poteva rientrare in un mandato difensivo.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e le Sezioni Unite secondo cui le garanzie dell'art. 103 cpp tutelano l'attività difensiva in quanto tale, ma ha osservato che il ricorrente non ha dimostrato che al momento della perquisizione rivestisse la qualità di difensore connessa alla documentazione sequestrata né che la perquisizione incidesse sulla sua attività difensiva. Non è stato provato che i documenti sequestrati rientrassero nell'ambito della difesa o fossero esclusivamente atti coperti dal segreto professionale; pertanto non è stata ravvisata la violazione dell'art. 103. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Norma richiamata quale titolo del reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro; la decisione non entra nel merito della configurazione del reato ma lo cita come riferimento del provvedimento investigativo.

  • art. 103 cod. proc. pen.

    Le garanzie previste tutelano l'attività difensiva in quanto tale e si applicano anche quando atti di ricerca della prova sono compiuti in uffici di avvocati relativamente ad altri procedimenti; tuttavia perché operino bisogna dimostrare che la perquisizione riguardi atti pertinenti all'attività difensiva o che incidano sulla stessa. Se i beni sono 'corpo di reato' o non attinenti alla difesa, le garanzie non trovano applicazione.

  • artt. 200 e 256 cod. proc. pen.

    Richiamati a supporto del principio della inviolabilità della difesa e del segreto professionale come finalità delle garanzie, non come fonte di un privilegio personale.

  • art. 97 comma 2 cod. proc. pen.

    Citato per evidenziare l'uso del termine difensori in senso professionale e non limitato a rapporti procedimentali specifici.

  • art. 613 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato analogicamente per sottolineare che la normativa usa il termine difensori in termini non necessariamente limitativi.

  • art. 24 Cost.

    Menziionato come fondamento costituzionale dell'inviolabilità della difesa che giustifica le garanzie procedurali a tutela dell'attività difensiva.

  • art. 2 Cost.

    Citato nel contesto della dignità e dei diritti fondamentali che sorreggono le tutele della difesa.

Massime di principio

  • Le garanzie previste dall'art. 103 cpp sono tese a proteggere l'attività difensiva nella sua funzione e non costituiscono un privilegio personale dell'avvocato; si applicano quando l'atto di indagine concerne materiale inerente alla difesa o avviene nell'ufficio del difensore con potenziale capacità di compromettere segreti professionali.
  • Chi invoca le tutele di art. 103 must dimostrare la qualità rilevante: cioè che al momento dell'atto svolgeva la funzione di difensore in relazione agli atti o che i documenti sequestrati rientrano nell'oggetto della difesa.
  • Se i beni sequestrati costituiscono 'corpo di reato' o sono pertinenti alla fattispecie criminosa, le garanzie dell'art. 103 non impediscono il sequestro; in tali casi prevale l'esigenza probatoria.
  • La prova della comunicazione al Consiglio dell'Ordine dell'Avvocatura e delle formalità previste deve essere documentata: mancanza di prova formale può essere oggetto di contestazione, ma l'onere probatorio grava su chi deduce la violazione.
  • In situazioni simili è utile annotare immediatamente l'esistenza di un mandato difensivo e la pertinenza della documentazione sequestrata alla difesa, nonché raccogliere prove della tempestiva comunicazione all'Ordine, per poter efficacemente invocare le garanzie di cui all'art. 103.

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