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Sentenza

Sentenza n. 34/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 189/2024 pubblicata in data 22/02/2024, del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202501145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 189/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, dovrà intervenire in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, il commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, disponendo, in caso di persistente inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'Amministrazione, il beneficiario può promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente, purché siano decorsi i termini eventualmente previsti per l'esecuzione dopo la notificazione del giudicato.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, imputando all'Amministrazione l'eventuale detrazione di quanto già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa e dopo l'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'Amministrazione inadempiente, con possibilità di distrazione delle spese in favore dei difensori della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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