Cassazione Civile, Ordinanza n. 23385/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di un licenziamento per giusta causa senza preavviso intimato da una società datrice di lavoro a una dipendente. Il Tribunale, nella fase sommaria del rito speciale applicabile alle impugnazioni dei licenziamenti, aveva già rigettato il ricorso della lavoratrice; l'opposizione era stata poi respinta e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo infondate sia le censure sulla violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare e del recesso, sia quelle sulla sussistenza della giusta causa e sulla proporzionalità della sanzione espulsiva. In cassazione la lavoratrice ha proposto due motivi avverso la sentenza di appello. Tuttavia, il controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso: la sentenza d'appello risultava comunicata via PEC al difensore della lavoratrice il 30 gennaio 2024, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 24 luglio 2024, oltre il termine breve di 60 giorni previsto dal rito Fornero. La ricorrente, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., non ha contestato la data di comunicazione né l'idoneità della comunicazione, ma ha sostenuto che dovesse applicarsi il termine lungo in deroga alla disciplina speciale, perché altrimenti sarebbe leso il diritto di difesa nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto che, nel rito speciale di cui alla L. n. 92/2012, art. 1, comma 62, il termine breve di 60 giorni per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria, e che tale disciplina speciale era ancora applicabile ratione temporis al procedimento, nonostante l'abrogazione successiva delle norme del rito Fornero, perché il giudizio era pendente alla data del 28 febbraio 2023. La Corte ha osservato che il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. opera solo se la comunicazione manca o è inidonea a far decorrere il termine breve, evenienza non dedotta nel caso concreto. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 62, L. n. 92/2012
termine breve di sessanta giorni
nel rito Fornero il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria; si tratta di una previsione speciale che deroga al regime generale dell'impugnazione.
art. 1, comma 64, L. n. 92/2012
il termine lungo ex art. 327 c.p.c. opera solo quando la comunicazione della sentenza manchi o sia inidonea a far decorrere il termine breve.
art. 133 c.p.c., comma 2
la regola generale sulla non idoneità della comunicazione a far decorrere i termini di impugnazione non prevale sulla disciplina speciale del rito Fornero.
art. 327 c.p.c., comma 1
termine c.d. lungo (semestrale)
nei procedimenti soggetti al rito Fornero è applicabile solo in via residuale, quando non operi la comunicazione idonea a far decorrere il termine breve.
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere delegato definita in camera di consiglio.
art. 96 c.p.c., commi 3 e 4
in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste dai commi terzo e quarto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
d.lgs. n. 149/2022, art. 37, comma 1, lett. e)
ha abrogato, successivamente, le norme del rito Fornero, ma l'abrogazione non incide sui procedimenti pendenti alla data di efficacia della riforma.
d.lgs. n. 149/2022, art. 35, comma 1
la disciplina transitoria fa salvo per i procedimenti pendenti il regime previgente, rendendo applicabile nel caso concreto il comma 62 dell'art. 1 L. n. 92/2012.
L. n. 197/2022, art. 1, comma 380
ha sostituito la disciplina transitoria del d.lgs. n. 149/2022, confermando la regola dell'applicazione del regime previgente ai procedimenti pendenti.
Massime di principio
- Nel rito speciale di impugnazione dei licenziamenti disciplinato dalla L. n. 92/2012, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di appello effettuata dalla Cancelleria.
- La comunicazione della sentenza è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione anche in cassazione, in deroga alla regola generale del processo civile, e prevale sulla disciplina ordinaria di cui all'art. 133 c.p.c. e all'art. 327 c.p.c.
- Il termine lungo semestrale per impugnare nei procedimenti soggetti al rito Fornero opera solo in via residuale, quando la comunicazione della sentenza manchi oppure sia inidonea a determinare la decorrenza del termine breve.
- L'abrogazione successiva delle disposizioni del rito Fornero non incide sui giudizi pendenti alla data di efficacia della riforma, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.
- La mancata contestazione della data e dell'idoneità della comunicazione della sentenza impedisce di superare l'eccezione di tardività del ricorso.
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